Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  f)  le  parole  «fondi  comuni  gestiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «fondi comuni di  diritto  italiano  dalle
medesime gestiti»; 
    b) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
      «f-bis) i fondi comuni  di  investimento  di  diritto  italiano
gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo
          27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione   della   direttiva
          2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni  legali  dei   conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga   la   direttiva
          84/253/CEE, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  marzo
          2010, n. 68, S.O., come modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). -
          1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: 
                  a) le societa' emittenti strumenti finanziari, che,
          ancorche'  non  quotati  su  mercati  regolamentati,   sono
          diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 
                  b)   le   societa'   di   gestione   dei    mercati
          regolamentati; 
                  c)  le  societa'  che  gestiscono  i   sistemi   di
          compensazione e di garanzia; 
                  d) le societa' di gestione accentrata di  strumenti
          finanziari; 
                  e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
                  f) le societa'  di  gestione  del  risparmio  ed  i
          relativi fondi comuni di diritto  italiano  dalle  medesime
          gestiti; 
                  f-bis) i fondi comuni di  investimento  di  diritto
          italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
          UE; 
                  g) le societa' di investimento a capitale variabile
          e le societa' di investimento a capitale fisso; 
                  h) gli istituti di pagamento di cui alla  direttiva
          2009/64/CE; 
                  i) gli istituti di moneta elettronica; 
                  l) gli intermediari finanziari di cui  all'articolo
          106 del TUB. 
                2. Il bilancio di esercizio e,  ove  applicabile,  il
          bilancio  consolidato  degli  enti  sottoposti   a   regime
          intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi  del
          presente  decreto.   Negli   enti   sottoposti   a   regime
          intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
          regime intermedio,  nelle  societa'  che  controllano  enti
          sottoposti a regime intermedio e nelle societa'  sottoposte
          con questi ultimi a comune controllo, la  revisione  legale
          non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».