Art. 11 Esecuzione delle prove di coltivazione 1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonche' delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento. 2. Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la pianificazione delle prove medesime, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varieta' da disciplinare, sono effettuate in conformita' ai «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico. 3. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili i protocolli di cui al comma 2, si applicano le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), 4. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le Linee guida di cui al comma 3, si applicano i protocolli riconosciuti a livello nazionale. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' a limitato interesse commerciale. 6. L'elenco delle varieta', dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonche' l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione e' pubblicato sul sito del Ministero. 7. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora sia documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera c). 8. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' relative alla registrazione di una varieta' sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 82.