Art. 13 
 
                       Iscrizione al Registro 
 
  1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova  di
cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di  lavoro  permanente,  e'
iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento  del  Ministero  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non  in  regola
con le disposizioni del presente decreto,  il  Ministero  provvede  a
comunicare al  richiedente  il  giudizio  complessivo  sulla  domanda
presentata  e,  nel  caso  in  cui  siano  riscontrate   anomalie   o
informazioni  da  integrare,  le  necessarie  azioni  correttive   da
apportare e le opportune integrazioni. 
  3.  La  varieta'  che  riveste   particolare   interesse   per   la
frutticoltura e l'orticoltura nazionale,  su  parere  del  Gruppo  di
lavoro  permanente,  e'   iscritta   nel   Registro   nazionale   con
provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.