Art. 14 
 
      Periodo di validita' della registrazione di una varieta' 
 
  1. L'iscrizione di una varieta' al Registro ha una durata di trenta
anni, per le varieta' iscritte alla sezione di  cui  all'articolo  7,
comma 2, lettera a), e di dieci anni per le  varieta'  iscritte  alla
sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b). 
  2. La registrazione di  una  varieta'  puo'  essere  rinnovata  per
ulteriori periodi di  trenta  anni  per  le  varieta'  iscritte  alla
sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di  dieci  anni
per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera b),  purche'  siano  ancora  disponibili  i  materiali  della
varieta'. Il costitutore della varieta' o il suo avente  causa  o  un
rappresentante  designato  o  il  responsabile  della   conservazione
inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima  della
scadenza dell'iscrizione della varieta'. 
  3. La domanda di cui al comma 2 e' corredata di elementi  di  prova
attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varieta'. 
  4. Nel caso  di  assenza  di  domanda  il  Ministero,  con  propria
iniziativa o su  richiesta  di  soggetti  pubblici  o  privati,  puo'
disporre il rinnovo della  registrazione  di  una  varieta',  qualora
questa  rivesta  particolare  interesse  per   la   frutticoltura   e
l'orticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica  e  la
produzione  sostenibile,  nonche'  per  qualunque   altro   interesse
generale. 
  5. Una varieta' e' cancellata dal Registro nazionale delle varieta'
di piante da frutto qualora: 
    a) in sede di esame o di ulteriori controlli  ufficiali,  risulti
che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile  o  sufficientemente
omogenea; 
    b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione  o
nel corso della procedura di esame, siano state  fornite  indicazioni
false in merito ai fatti in  base  ai  quali  la  varieta'  e'  stata
registrata; 
    c) il richiedente ne faccia richiesta; 
    d)  risulti,  dopo  l'iscrizione,  la  mancata  osservanza  delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 
    e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza  senza  che
sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo. 
  6. In caso di  ritiro  o  rigetto  della  domanda  di  rilascio  di
privativa vegetale, o di domanda di  iscrizione  al  registro  di  un
altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per  via
telematica utilizzando l'indirizzo PEC  dell'ufficio  competente  che
provvede alla cancellazione della varieta' dal Registro.