Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «accessione»: insieme  di  individui  geneticamente  uniformi,
derivati  per  moltiplicazione  agamica  di  un   singolo   individuo
caratterizzato da stato  sanitario  differente  da  quello  di  altri
individui appartenenti alla stessa varieta' cultivar o popolazione; 
    b) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale e' stato
trasmesso o che ha acquisito  le  prerogative  sulla  varieta'  prima
spettanti al costitutore; 
    c) «analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva; 
    d) «candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»:  una  pianta
madre che il fornitore intende far accettare  come  pianta  madre  di
categoria «Pre-Base»; 
    e) «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base»,  «Certificato»
o i materiali « Conformitas Agraria Communitatis (CAC)»; 
    f) «clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme  di
una singola pianta; 
    g) «codice accessione»: il codice alfa-numerico che identifica le
piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali  di
moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilita'; 
    h)  «Comitato  Fitosanitario  Nazionale»:  organismo  di  cui  al
decreto legislativo recante norme  per  la  protezione  delle  piante
dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della  legge  4
ottobre 2019, n. 117; 
    i) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini  di
vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento,  fornitura  o
trasferimento di materiali  di  moltiplicazione  o  piante  a  terzi,
mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso; 
    l) «costitutore»: la persona fisica o  giuridica  che  ha  creato
oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente  causa,
responsabile  della  conservazione  in  purezza  della  varieta'  che
effettua   direttamente   o   affida   ad   un   responsabile   della
conservazione; 
    m) «crioconservazione»: la conservazione  di  materiale  vegetale
mediante  raffreddamento  a  temperature  criogeniche  al   fine   di
preservarne la vitalita'; 
    n)  «dichiarazione  ufficiale»:   la   dichiarazione   rilasciata
dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; 
    o) «disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e
requisiti specifici per la produzione  e  la  commercializzazione  di
materiali di moltiplicazione  certificati,  riguardante  una  singola
specie o gruppi  di  specie  simili  ed  adottato  con  provvedimento
amministrativo; 
    p) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle seguenti attivita'  riguardanti  i
materiali di moltiplicazione o le  piante  da  frutto:  riproduzione,
produzione,   protezione   ovvero   trattamento,    importazione    e
commercializzazione; 
    q) «gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di  un
nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine  foglie,  rami  o
fiori; 
    r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione  effettuata  dall'organismo
ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; 
    s) «ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di  piante  a
occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio; 
    t) «lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che
puo'   essere   identificato   grazie   all'omogeneita'   della   sua
composizione e della sua origine; 
    u) «marza»: porzione  di  ramo  proveniente  dalla  pianta  madre
utilizzata per l'operazione di innesto; 
    v) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante
e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione  e  alla
produzione di piante, compresi i portainnesto; 
    z) «micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale  vegetale
al fine di produrre un  elevato  numero  di  piante,  utilizzando  la
coltura in vitro di gemme differenziate  o  di  meristemi  vegetativi
differenziati ottenuti da una pianta; 
    aa) «moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri
al fine di ottenere un  numero  sufficiente  di  piante  madri  della
stessa categoria; 
    bb) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto  unico,
che  puo'  essere  identificato  grazie  all'omogeneita'  della   sua
composizione e della sua origine; 
    cc) «piantine»: le parti di piante e le piante intere,  comprese,
per le piante innestate, le marze, destinate ad essere  piantate  per
la produzione di piante ortive; 
    dd) «pianta da frutto»: una pianta  che  e'  destinata,  dopo  la
commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata"; 
    ee) «pianta in fruttificazione» una pianta  moltiplicata  da  una
pianta madre e coltivata per la produzione  di  frutta,  al  fine  di
consentire  la  verifica  dell'identita'  varietale  di  tale  pianta
madre"; 
    ff)  «pianta  madre  di  categoria  "Base"»:  una  pianta   madre
destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»; 
    gg) «pianta madre di categoria "Certificato"»: una  pianta  madre
destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»; 
    hh) «pianta madre di  categoria  "Pre-Base"»:  una  pianta  madre
destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»; 
    ii)  «pianta  madre»:  una  pianta  identificata  destinata  alla
propagazione; 
    ll)  «portinnesto»:  porzione  di  pianta  sui  cui  e'  posta  a
sviluppare una marza o una gemma isolata; 
    mm) «praticamente esente da organismi nocivi»: quando  la  misura
in  cui  gli  organismi  nocivi  sono  presenti  sui   materiali   di
moltiplicazione o sulle piante da frutto e' sufficientemente  ridotta
da  garantire  qualita'  e  utilita'  accettabili  dei  materiali  di
moltiplicazione; 
    nn) «praticamente priva di alterazioni»:  quando  le  alterazioni
che possono compromettere la qualita' e l'utilita' dei  materiali  di
moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un  livello
pari o inferiore  al  livello  che  dovrebbe  risultare  dalle  buone
pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente
con le buone pratiche di coltivazione e di gestione; 
    oo) «rinnovo di una pianta madre»: la sostituzione di una  pianta
madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa; 
    pp) «Servizio Fitosanitario Nazionale»:  l'organismo  di  cui  al
decreto legislativo recante norme  per  la  protezione  delle  piante
dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della  legge  4
ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio Fitosanitario  Centrale
e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome; 
    qq) «sezione incrementale»: procedimento attuabile, in  qualsiasi
fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni  rapide  di
materiali carenti in quantita'; 
    rr) «talea»: porzione di pianta capace di emettere  radici  e  di
rigenerare un nuovo individuo; 
    ss) «varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito  di  un  unico
taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere: 
      1)  definito  mediante  l'espressione   delle   caratteristiche
risultanti da  un  dato  genotipo  o  da  una  data  combinazione  di
genotipi; 
      2)  distinto  da  qualsiasi  altro  insieme  vegetale  mediante
l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; 
      3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a
essere moltiplicato invariato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi dell'art. 11 della  legge
          4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.