Art. 23 
 
          Requisiti per l'accettazione di una pianta madre 
                       di categoria «Pre-Base» 
 
  1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta  madre  di
categoria «Pre-Base» il  costitutore  o  suo  avente  causa  presenta
specifica richiesta al Servizio  fitosanitario  centrale  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 
  2. La domanda contiene le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome o ragione  sociale  del  costitutore  o  avente
causa; 
    b) indirizzo della sede  legale  del  costitutore  o  dell'avente
causa; 
    c) recapito di posta elettronica e telefonico del  costitutore  o
avente causa; 
    d)   indicazione   del   centro   di   conservazione    per    la
premoltiplicazione (CCP),  riconosciuto  dal  Ministero,  in  cui  si
richiede sia  conservata  la  candidata  pianta  madre  di  categoria
«Pre-Base»; 
    e) riferimento alla varieta'. 
  3. La domanda e' corredata della seguente documentazione: 
    a) documentazione attestante  l'assenza  dagli  organismi  nocivi
elencati nell'Allegato II, per quanto riguarda il genere o la  specie
in questione; 
    b)  dichiarazione  relativa   al   luogo,   alle   modalita'   di
conservazione in condizioni di sanita' della candidata  pianta  madre
di categoria «Pre-Base» e al soggetto responsabile; 
    c)  per  le  accessioni  di  cultivar  soggette  a   vincoli   di
moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa  (domanda
e rilascio, ove presente) con eventuale elenco dei beneficiari; 
  4. Il Servizio  fitosanitario  centrale  accetta  una  pianta  come
pianta madre  di  categoria  «Pre-Base»  se  essa  e'  conforme  agli
articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza  alla  descrizione
della sua varieta' e' stabilita conformemente ai commi 5, 7 e  8  del
presente articolo. Tale accettazione avviene in base ad un  controllo
ufficiale nonche' ai risultati delle analisi,  alle  registrazioni  e
alle procedure a norma dell'articolo 54. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
stabilisce  la  corrispondenza  della  pianta  madre   di   categoria
«Pre-Base»   alla   descrizione   della   sua    varieta'    mediante
l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta'.
Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi: 
    a) la descrizione ufficiale per le varieta'  iscritte  in  uno  o
piu' dei registri nazionali e per le varieta' giuridicamente protette
da una privativa per ritrovati vegetali; 
    b) la descrizione che  accompagna  la  domanda  per  le  varieta'
oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro,
secondo quanto previsto dall'articolo 9; 
    c) la descrizione che  accompagna  la  domanda  per  le  varieta'
oggetto  di  una  domanda  di  registrazione  di  una  privativa  per
ritrovati vegetali; 
    d) la descrizione  ufficialmente  riconosciuta,  se  la  varieta'
oggetto di tale descrizione e' iscritta in un Registro nazionale. 
  6. La pianta madre accettata e' posta in un sito  di  conservazione
di cui all'articolo 21. 
  7. Laddove si applichi il comma 5, lettera  b)  o  lettera  c),  la
pianta  madre  di  categoria  «Pre-Base»  e'  accettata  solo  se  e'
disponibile  una  relazione,  redatta  da  un   qualsiasi   organismo
ufficiale responsabile nell'Unione o in un  paese  terzo,  attestante
che la rispettiva varieta' e' distinguibile, omogenea e  stabile.  In
attesa di registrazione della varieta', la pianta madre in  questione
e i materiali prodotti a partire dalla stessa  sono  utilizzati  solo
per la produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato»  e
non sono commercializzati come  materiali  di  categoria  «Pre-Base»,
«Base»  o  «Certificato».  Qualora   la   varieta'   in   attesa   di
registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il
materiale da essa ottenuto deve essere eliminato. 
  8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla  descrizione
della varieta' sia possibile solo sulla scorta delle  caratteristiche
di una pianta  in  fruttificazione,  l'osservazione  dell'espressione
delle caratteristiche della varieta' e' effettuata sui frutti di  una
pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di «Pre-Base».  Tali
piante  da  frutto  sono  tenute  separate  dalle  piante  madri   di
«Pre-Base» e dai materiali di «Pre-Base». Le piante  da  frutto  sono
sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno piu' appropriati,
tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative  delle  piante
dei generi o delle specie in questione. 
  9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al
presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di
cui all'articolo 82.