Art. 34 
 
            Fase di premoltiplicazione e relativi centri 
 
  1. La conservazione delle piante madri di  categoria  «Base»  e  la
certificazione di materiali di categoria  «Base»  si  attuano  presso
centri di premoltiplicazione (CP)  pubblici  o  privati  riconosciuti
idonei dal Servizio fitosanitario centrale,  sentito  il  parere  del
Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso  dei  requisiti  e  delle
autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. 
  2. Il numero e la dislocazione dei CP  devono  essere  strettamente
funzionali alla necessita' di  premoltiplicazione  dei  materiali  di
categoria «Base». 
  3. Nella fase di premoltiplicazione si svolgono: 
    a) la coltivazione  in  ambiente  protetto  di  piante  categoria
«Base»; 
    b)  la  produzione  in  ambiente   protetto   di   materiale   di
moltiplicazione di categoria «Base». 
  4. In deroga  al  comma  3,  il  Servizio  fitosanitario  centrale,
sentito il parere  del  Gruppo  di  lavoro  permanente,  in  casi  di
necessita', puo' autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e
materiali di categoria «Base»,  fatte  salve  le  condizioni  di  cui
all'Allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione. 
  5. La premoltiplicazione e' organizzata  per  specie  o  gruppi  di
specie. 
  6. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come  CP  devono
avanzare richiesta al  Servizio  fitosanitario  centrale  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 
  7. Nello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3  gli
organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere  in
possesso dei requisiti di cui all'Allegato III. 
  8. I CP devono operare  conformemente  alle  normative  vigenti  in
materia  fitosanitaria,  alle  disposizioni  previste  dal   presente
decreto e relativi allegati, nonche'  ottemperare  alle  prescrizioni
impartite  dal  Servizio  fitosanitario  regionale   competente   per
territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete  la  verifica
della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP. 
  9. Gli oneri  finanziari  per  la  conservazione  e  produzione  di
materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del  costitutore  o
dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.