Art. 36 
 
            Requisiti per la certificazione dei materiali 
                         di categoria «Base» 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria  «Base»  e   i
portinnesti  non  appartenenti  a  una  varieta'   sono   certificati
ufficialmente  come  materiali  di  categoria   «Base»,   presentando
specifica richiesta al Servizio fitosanitario  regionale  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; 
    b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
    c) recapito di posta elettronica  certificata  e  telefonico  del
richiedente; 
    d) riferimento della varieta'; 
    e)   indicazione   del   centro   di   premoltiplicazione   (CP),
riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta  madre  di
categoria «Base»; 
    f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare. 
  3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a  partire  da  una
pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una  pianta  madre  di
categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti: 
    a)  essere  ottenuta  a  partire  da   materiali   di   categoria
«Pre-Base»; 
    b) essere prodotta mediante  moltiplicazione  a  partire  da  una
pianta madre di categoria «Base» conformemente all'articolo 40. 
  4. I materiali di moltiplicazione soddisfano  i  requisiti  di  cui
agli articoli 27, 28 e 31. 
  5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i  seguenti  requisiti
supplementari: 
    a) requisiti fitosanitari, come disposto dall'articolo 37; 
    b) requisiti relativi al terreno, come disposto dall'articolo 38; 
    c) requisiti relativi alla conservazione delle  piante  madri  di
categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base»,  come  disposto
dall'articolo 39; 
    d)  requisiti  relativi  alle  condizioni   specifiche   per   la
moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40. 
  6. Un portinnesto non appartenente a una  varieta'  e'  certificato
ufficialmente  come  materiale  di  categoria   «Base»,   presentando
specifica  richiesta,  come  disposto  ai  commi  1  e   2,   se   e'
corrispondente alla descrizione della sua  specie  e  se  soddisfa  i
requisiti di cui  all'articolo  28,  commi  2  e  6,  e  i  requisiti
supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40. 
  7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di
categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai  commi  5  e  7  va
inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e  ogni
riferimento ai materiali  di  categoria  «Pre-Base»  va  inteso  come
riferimento ai materiali di categoria «Base». 
  8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o  i  materiali  di
categoria «Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli
27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento  (UE)
2016/2031, il fornitore li rimuove  dal  sito  che  ospita  le  altre
piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali  di  categoria
«Base». La pianta madre o i materiali cosi'  rimossi  possono  essere
utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC,
purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per  le
rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale  pianta  madre  o
tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale  pianta
madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di  cui
agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38. 
  9. Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta'  sia  una
pianta madre di categoria «Base» o un materiale di  categoria  «Base»
che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, commi  2  e
6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito  che
ospita le  altre  piante  madri  di  categoria  «Base»  e  gli  altri
materiali di categoria «Base».  Il  portinnesto  cosi'  rimosso  puo'
essere  utilizzato  come  materiale  di  categoria  «Certificato»   o
materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti  stabiliti  dal  presente
decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non
rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a  garantire  che
esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui  agli  articoli  28,
commi 2 e 6, 31, 37 e 38. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.