Art. 43 
 
       Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate  
                     per i materiali certificati 
 
  1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e  nei
lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati  devono
risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parte 1 e  2,
e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II,  parte  4,  per
quanto riguarda il genere o la specie in  questione.  Tale  ispezione
visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale  competente
per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e,
se del caso, il fornitore registrato effettuano  il  campionamento  e
l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali  certificati
per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II,  parte
2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per
quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 
  3. In caso di dubbi per quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati  nell'Allegato  II,  parte  1,  il  Servizio   fitosanitario
regionale competente per territorio e,  se  del  caso,  il  fornitore
registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre
certificata o dei materiali certificati in questione. 
  4. Per quanto riguarda il campionamento  e  l'analisi,  di  cui  al
comma 3, si applicano  i  protocolli  dell'Organizzazione  europea  e
mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli
riconosciuti  a  livello  internazionale.  Se  tali  protocolli,  per
l'organismo nocivo  in  esame,  non  sono  disponibili,  il  Servizio
fitosanitario  regionale  competente   per   territorio   applica   i
protocolli validati scientificamente a livello nazionale. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e,
se  del  caso,  il  fornitore  registrato  presentano   campioni   ai
laboratori  ufficialmente  accettati   dal   Servizio   fitosanitario
nazionale. 
  6. In caso di risultato positivo a  un'analisi  per  uno  qualsiasi
degli ORNQ elencati negli allegati I e II,  per  quanto  riguarda  il
genere o la specie in questione, il fornitore registrato  rimuove  la
pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito
che ospita le altre piante madri certificate e  gli  altri  materiali
certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o  11,  o  adotta
adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4. 
  7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per  quanto  riguarda  il
genere o la specie in questione e la categoria. 
  8. Il comma 1 non si applica alle piante  madri  certificate  e  ai
materiali certificati durante la crioconservazione. 
  9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al
presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di
cui all'articolo 82.