Art. 56 
 
           Condizioni generali per la commercializzazione 
 
  1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto  e  le
piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono
commercializzati unicamente se la  varieta'  a  cui  appartengono  e'
iscritta  al  Registro  delle  varieta'  di  cui  all'articolo  6   o
equivalente registro di uno Stato membro. 
  2. Fatte  salve  le  norme  vigenti  in  materia  fitosanitaria,  i
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono  soddisfare
i seguenti requisiti: 
    a)  i  materiali  di  moltiplicazione  sono  stati  ufficialmente
certificati  come  materiali  di  categoria  «Pre-Base»,   «Base»   o
«Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere
qualificati come materiali CAC; 
    b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate  come
materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni  ed
ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC. 
  3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o  materiali  di
moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in  qualita'  di
alimenti  o  in  alimenti  rientranti  nell'ambito  di   applicazione
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o  in  qualita'  di
mangime o  in  un  mangime  rientrante  nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 15 dello  stesso  regolamento  (CE)  n.  1829/2003,  il
materiale di moltiplicazione e le piante da frutto  interessati  sono
commercializzati solo se l'alimento o il  mangime  derivati  da  tale
materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 
  4. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere  autorizzato
dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati  di  materiali
di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a: 
    a) prove o a scopi scientifici; 
    b) lavori di selezione; 
    c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'applicazione della deroga di cui al comma 6. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n.  1829/2003,
          si veda nelle note all'art. 10.