Art. 6 
 
                         Registro nazionale 
 
  1. Al fine di identificare le varieta' delle piante da frutto e dei
relativi portinnesti, nonche' le varieta' di  portinnesti  di  piante
ortive ammesse  alla  commercializzazione,  e'  istituito  presso  il
Ministero il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto
e dei relativi portinnesti e delle varieta' di portinnesti di  piante
ortive, di seguito denominato «Registro».