Art. 63 
 
              Identificazione dei lotti e delle partite 
 
  1. Durante la vegetazione, la raccolta o il  prelievo  delle  marze
sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine
di piante ortive sono tenuti in partite separate. 
  2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive
di  origine  diversa  siano  riuniti   o   mescolati   in   occasione
dell'imballaggio,  dell'immagazzinamento,  del   trasporto   o   alla
consegna,  il  fornitore  segna  in  un  registro  i  dati  seguenti:
composizione della partita e origine delle sue varie componenti.