Art. 67 Funzioni del Servizio fitosanitario centrale 1. Al Servizio fitosanitario centrale compete: a) il coordinamento delle attivita' inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varieta', dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varieta'; c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; d) la sorveglianza delle attivita' del Soggetto Gestore. 2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Il Servizio fitosanitario centrale e' l'autorita' competente unica per il coordinamento di tutte le attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.