Art. 69 
 
                          Soggetto Gestore 
 
  1. Possono essere riconosciuti quale «Soggetto  Gestore»,  soggetti
privati, organizzati in forma collettiva, societaria  o  associata  o
consorziata, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) il coinvolgimento in tutte le fasi  della  filiera  produttiva
ortofrutticola; 
    b) la rappresentativita' a livello nazionale; 
    c)  l'esperienza  nel  coordinamento  e  nella   gestione   della
certificazione dei  materiali  di  moltiplicazione  delle  piante  da
frutto; 
    d) il possesso di un  regolamento  per  garantire  l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente Titolo. 
  2. I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1
presentano   istanza   al   Ministero   corredata   della    seguente
documentazione: 
    a) copia dell'atto  costitutivo  e  dello  Statuto  del  Soggetto
richiedente; 
    b) organigramma; 
    c) libro soci; 
    d) documentazione attestante il possesso di  adeguata  esperienza
nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali
di moltiplicazione. 
  3. La qualita' di Soggetto Gestore e' attribuita  con  decreto  del
Ministero previo parere vincolante del Gruppo di  lavoro  permanente,
di cui all'articolo 3, che esamina l'istanza, il regolamento  di  cui
al comma 1, lettera d) e ogni altra documentazione allegata. 
  4. Il riconoscimento e' revocato, con la medesima procedura di  cui
al comma 3 o in caso di  mancato  rispetto,  da  parte  del  Soggetto
Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.