Art. 78 
 
                 Laboratori per la Micropropagazione 
 
  1. La produzione in vitro dei materiali di categoria  «Pre-Base»  e
«Base» e' eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri  di
Conservazione  per  la  Premoltiplicazione  (CCP)  e  dei  Centri  di
Premoltiplicazione (CP). 
  2. I laboratori di cui al  comma  1  che  intendono  conseguire  il
riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei  materiali
di categoria «Pre-Base» e «Base»  inviano  una  domanda  al  Servizio
fitosanitario centrale. 
  3. I laboratori di cui comma 1 devono: 
    a) essere in possesso di adeguati locali: 
      1) sala o area separata per la preparazione  dei  substrati  di
coltura; 
      2) sala per i trapianti, debitamente  attrezzata,  climatizzata
ed illuminata; 
      3) camera di crescita; 
    b)   rispettare   le   norme   che   regolano   l'attivita'    di
micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le  specie  in
questione. 
  4. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo  di
lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione  idonei  per  la
produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base». 
  5. Per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base»
e «Base» i CCP e i CP possono, altresi',  avvalersi  di  uno  o  piu'
laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1,  attraverso
specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema  nazionale  volontario
di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. 
  6. I laboratori di micropropagazione che  intendono  conseguire  il
riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei  materiali
di  categoria  «Certificato»,  inviano  una   domanda   al   Servizio
fitosanitario competente per territorio. 
  7. I laboratori di micropropagazione di cui al comma 6, devono: 
    a) essere in possesso di adeguati locali: 
      1) sala o area separata per la preparazione  dei  substrati  di
coltura; 
      2) sala per i trapianti, debitamente  attrezzata,  climatizzata
ed illuminata; 
      3) camera di crescita; 
    b)   rispettare   le   norme   che   regolano   l'attivita'    di
micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le  specie  in
questione. 
  8. Il Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio,
con   proprio    provvedimento,    riconosce    i    laboratori    di
micropropagazione  per  la  produzione  in  vitro  dei  materiali  di
categoria «Certificato» idonei. 
  9. Tutti gli oneri  derivanti  dalle  attivita'  di  laboratori  di
micropropagazione di cui al presente articolo  sono  a  carico  degli
operatori interessati.