Art. 8 Informazioni contenute nel Registro 1. Il Registro comprende le seguenti informazioni: a) la specie di appartenenza della varieta'; b) la denominazione della varieta'; c) eventuali marchi commerciali registrati; d) eventuali sinonimi; e) il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a); f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varieta' per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b); g) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»; h) l'utilizzo; i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione; l) la data di scadenza della registrazione; m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda; n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda; o) l'eventuale clone sanitario; p) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varieta' iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; q) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui e' conservata l'accessione di cui alla lettera n); r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. 2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varieta' che registra, che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.