Art. 8 
 
                 Informazioni contenute nel Registro 
 
  1. Il Registro comprende le seguenti informazioni: 
    a) la specie di appartenenza della varieta'; 
    b) la denominazione della varieta'; 
    c) eventuali marchi commerciali registrati; 
    d) eventuali sinonimi; 
    e)  il  costitutore,  l'eventuale   avente   causa,   l'eventuale
rappresentante designato o altro  richiedente  l'iscrizione,  per  la
sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a); 
    f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza  della
varieta' per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b); 
    g)   l'indicazione   «descrizione   ufficiale»   o   «descrizione
ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»; 
    h) l'utilizzo; 
    i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione; 
    l) la data di scadenza della registrazione; 
    m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per
ritrovati vegetali o numero della domanda; 
    n) la data di rilascio della privativa  nazionale  o  comunitaria
per ritrovati vegetali o della domanda; 
    o) l'eventuale clone sanitario; 
    p)  l'eventuale  codice  identificativo  dell'accessione,  se  si
tratta di varieta'  iscritta  nel  Sistema  nazionale  volontario  di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale; 
    q) l'eventuale indicazione dei Centri  di  conservazione  per  la
premoltiplicazione in cui e'  conservata  l'accessione  di  cui  alla
lettera n); 
    r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. 
  2. Il  Ministero  provvede  ad  istituire  un  fascicolo  per  ogni
varieta' che registra, che contiene una descrizione della varieta'  e
una sintesi di tutti i  fatti  pertinenti  alla  registrazione  della
varieta'.