Art. 87 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  2
luglio 1991,  n.  289,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 209 del 6 giugno 1991; 
    b) il decreto del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali  29  ottobre  1993,  recante  «Norme
tecniche per la produzione  di  materiale  di  propagazione  vegetale
certificato degli agrumi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993; 
    c) il decreto del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali  29  ottobre  1993,  recante  «Norme
tecniche per la produzione  di  materiale  di  propagazione  vegetale
certificato delle  Pomoidee»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993; 
    d) il decreto del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali  29  ottobre  1993,  recante  «Norme
tecniche per la produzione  di  materiale  di  propagazione  vegetale
certificato del noce»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993; 
    e) il decreto del Ministro delle risorse  agricole  alimentari  e
forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  126  del  2  giugno
1997; 
    f) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n.  124,  ad  eccezione
dell'articolo 4,  commi  2,  3  e  4,  dell'articolo  6,  comma  6  e
dell'articolo 8; 
    g) il decreto legislativo 7 luglio  2011,  n.  124  ad  eccezione
dell'articoli 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 10; 
    h) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali 4 marzo 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016; 
    i) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio  2017,  ad  eccezione  degli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 3, lettera g); 
    l) il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo 19 marzo  2019,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  119
del 23 maggio 2019. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri  e,  ad  interim,   Ministro
                                delle politiche agricole alimentari e
                                forestali 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 87: 
              - Il testo degli articoli 4, 6 e 8 del  citato  decreto
          legislativo 25 giugno 2010, n. 124, cosi' recita: 
                «Art.    4    (Condizioni     generali     per     la
          commercializzazione). - 1. Fatte salve le norme in  materia
          fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali
          di moltiplicazione e le piante  da  frutto  possono  essere
          commercializzati soltanto se: 
                  a)  i  materiali  di  moltiplicazione  sono   stati
          ufficialmente  certificati   come   "materiali   pre-base",
          "materiali di base" o "materiali certificati" o  rispondono
          alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come
          materiali CAC; 
                  b) le piante da  frutto  sono  state  ufficialmente
          certificate come materiali certificati  o  rispondono  alle
          condizioni ed ai  requisiti  per  essere  qualificate  come
          materiali CAC. 
                2. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da
          frutto costituiti da un organismo geneticamente  modificato
          ai  sensi  dell'art.  2,  punti  1  e  2,  della  direttiva
          2001/18/CE, possono essere  immessi  sul  mercato  solo  se
          l'organismo geneticamente modificato e'  stato  autorizzato
          in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE)  n.
          1829/2003. 
                3. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da
          frutto costituiti da un organismo geneticamente  modificato
          devono essere detenuti, prodotti e coltivati  nel  rispetto
          delle   vigenti   norme   di   coesistenza   tra    colture
          transgeniche, convenzionali e biologiche. 
              4. Qualora i prodotti ottenuti da piante  da  frutto  o
          materiali di  moltiplicazione  siano  destinati  ad  essere
          utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
          nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o  in  qualita'  di
          mangime  o  in  un  mangime   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione  dell'art.  15   del   regolamento   (CE)   n.
          1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le  piante  da
          frutto  interessati  sono  immessi  sul  mercato  solo   se
          l'alimento o il mangime derivati  da  tale  materiale  sono
          stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 
                5. In deroga al disposto  di  cui  al  comma  1  puo'
          essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi
          appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante  da
          frutto destinati a: 
                  a) prove o a scopi scientifici; o; 
                  b) lavori di selezione; oppure; o; 
                  c) contribuire alla conservazione della  diversita'
          genetica. 
                6. Le condizioni per le autorizzazioni  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del comma 5,  sono  adottate  ai  sensi
          dell'art. 3 del presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
          Stato-regioni.» 
                «Art. 6 (Identificazione  della  varieta').  -  1.  I
          materiali di moltiplicazione e le  piante  da  frutto  sono
          commercializzati  con  un  riferimento  alla  varieta'  cui
          appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora  non  vi
          sia identita' varietale,  con  riferimento  alla  specie  o
          all'ibrido interspecifico in questione. 
                2. Le varieta' cui viene fatto riferimento  ai  sensi
          del comma 1 devono essere: 
                  a) giuridicamente protette  da  una  privativa  per
          ritrovati vegetali conformemente  alle  disposizioni  sulla
          protezione di nuove varieta' vegetali; o; 
                  b) registrate ufficialmente ai sensi  del  comma  5
          del presente articolo; o; 
                  c) comunemente note; una  varieta'  e'  considerata
          comunemente nota se: 
                    1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato
          membro; o; 
                    2)  e'  oggetto  di  domanda   di   registrazione
          ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa  di
          cui alla lettera a); o; 
                    3)  e'  stata  commercializzata  prima   del   30
          settembre  2012   sul   territorio   dello   Stato   membro
          interessato o di un altro Stato membro, purche'  abbia  una
          descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorita' unica
          a livello nazionale di cui all'art. 3. 
                3. L'indicazione di cui al comma  1  puo',  altresi',
          applicarsi a una varieta' priva di valore intrinseco per la
          produzione vegetale a fini commerciali, purche' la varieta'
          abbia  una  descrizione  ufficialmente  riconosciuta  e   i
          materiali di moltiplicazione e le piante  da  frutto  siano
          commercializzati come materiale CAC  sul  territorio  dello
          Stato  membro  interessato  e  siano  identificati  con  un
          riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o  su  un
          documento, o su entrambi. 
                4. Ogni varieta' deve avere la  stessa  denominazione
          in  tutti  gli  Stati  membri  secondo  le   modalita'   di
          applicazione  adottate  ai   sensi   dell'art.   3   oppure
          conformemente   alle   linee   direttrici    internazionali
          accettate. 
                5.   Le   varieta'    possono    essere    registrate
          ufficialmente qualora siano state giudicate  rispondenti  a
          talune  condizioni   approvate   ufficialmente   ai   sensi
          dell'art. 3  e  abbiano  una  descrizione  ufficiale.  Esse
          possono, altresi', essere registrate  ufficialmente  se  il
          loro materiale e' stato gia' commercializzato prima del  30
          settembre  2012   sul   territorio   dello   Stato   membro
          interessato, purche' abbiano una descrizione  ufficialmente
          riconosciuta. 
                6. Una varieta' geneticamente modificata puo'  essere
          registrata ufficialmente solo se l'organismo  geneticamente
          modificato da cui e' costituita  e'  stato  autorizzato  ai
          sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE)  n.
          1829/2003. 
                7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto  o
          materiali di  moltiplicazione  siano  destinati  ad  essere
          utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
          nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o  in  qualita'  di
          mangime  o  in  un  mangime   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione  dell'art.  15   del   regolamento   (CE)   n.
          1829/2003,   la   varieta'   interessata   e'    registrata
          ufficialmente solo se l'alimento o il mangime  ottenuto  da
          questi materiali e' stato autorizzato a norma del  suddetto
          regolamento.» 
                «Art.  8  (Etichettatura   ed   identificazione   dei
          materiali e delle piante OGM). - 1. Nel caso  di  materiali
          di moltiplicazione  o  di  una  pianta  da  frutto  di  una
          varieta' che e' stata geneticamente  modificata,  qualunque
          etichetta e documento, ufficiale o di altro  tipo,  apposto
          sui materiali o che  accompagna  gli  stessi  a  norma  del
          presente decreto deve indicare chiaramente che la  varieta'
          e' stata geneticamente modificata e  deve  specificare  gli
          organismi geneticamente modificati.». 
              - Il testo degli articoli 8 e  10  del  citato  decreto
          legislativo 7 luglio 2011, n. 124, cosi' recita: 
                «Art.    8    (Condizioni     generali     per     la
          commercializzazione). - 1. Fatte salve le norme in  materia
          fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          214,  le  piantine   di   ortaggi   ed   i   materiali   di
          moltiplicazione di ortaggi,  ad  eccezione  delle  sementi,
          possono  essere  commercializzati  soltanto  da   fornitori
          riconosciuti e se: 
                  a)  soddisfano  i  requisiti   fissati   ai   sensi
          dell'art. 4, comma 2; 
                  b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal
          fornitore conformemente alle condizioni  fissate  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 2; 
                  c) fanno riferimento ad una varieta'  ufficialmente
          iscritta appartenente ai  generi  ed  alle  specie  di  cui
          all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure
          ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno  Stato
          membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli
          di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195. 
                2.  Le  piantine  di  ortaggi  ed  i   materiali   di
          moltiplicazione  di  ortaggi  costituiti  da  un  organismo
          geneticamente modificato ai sensi dell'art. 2, numeri 1)  e
          2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere  immessi  sul
          mercato solo se  l'organismo  geneticamente  modificato  e'
          stato autorizzato in conformita'  a  tale  direttiva  o  al
          regolamento (CE) n. 1829/2003. 
                3.  Le  piantine  di  ortaggi  ed  i   materiali   di
          moltiplicazione  di  ortaggi  costituiti  da  un  organismo
          geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e
          coltivati nel rispetto delle vigenti norme  di  coesistenza
          tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 
                4. Qualora i  prodotti  ottenuti  dalle  piantine  di
          ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano
          destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in
          alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3
          o in  qualita'  di  mangime  o  in  un  mangime  rientrante
          nell'ambito di applicazione dell'art.  15  del  regolamento
          (CE) n. 1829/2003, il materiale  di  moltiplicazione  e  le
          piante da frutto interessati sono immessi sul mercato  solo
          se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale  sono
          stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 
                5. Fatte salve le norme in materia  fitosanitaria  di
          cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma  1
          non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali  di
          moltiplicazione destinati a: 
                  a) prove o a scopi scientifici; o a 
                  b) lavori di selezione; o a 
                  c) contribuire alla conservazione della  diversita'
          genetica. 
                6. Le modalita' di applicazione di cui  alle  lettere
          a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'art. 4
          del presente decreto, sentita la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano.» 
                «Art.  10  (Etichettatura  ed   identificazione   dei
          materiali e delle piante GM). - 1. Nel caso di materiali di
          moltiplicazione o di piantine di ortaggi  di  una  varieta'
          che e' stata geneticamente modificata, qualunque  etichetta
          e  documento  ufficiale  o  di  altro  tipo,  apposto   sui
          materiali o che accompagna gli stessi a norma del  presente
          decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata
          geneticamente modificata e  deve  specificare  la  modifica
          geneticamente introdotta.». 
              - Il testo degli  articoli  5  e  12  del  decreto  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6
          dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14
          del 18 gennaio 2017, cosi' recita: 
                «Art. 5  (Condizioni  per  la  registrazione  di  una
          varieta'). - 1. Una varieta' e'  registrata  come  varieta'
          avente una descrizione ufficiale, se  soddisfa  i  seguenti
          requisiti: 
                  a) e' distinguibile, omogenea e  stabile  ai  sensi
          del comma 2; 
                  b) e' disponibile un campione  della  varieta'  con
          stato sanitario noto; 
                  c) per quanto riguarda  le  varieta'  geneticamente
          modificate,   l'organismo   geneticamente   modificato   e'
          autorizzato  ai  fini  della  coltivazione  a  norma  della
          direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 
                2. Una varieta' e' considerata: 
                  a)  "distinguibile"  se  puo'  essere   chiaramente
          distinta,    in    riferimento    all'espressione     delle
          caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o  da
          una particolare  combinazione  di  genotipi,  da  qualsiasi
          altra varieta' comunemente nota alla data di  presentazione
          della domanda di cui all'art. 6; 
                  b)  "omogenea"  se,  fatta  salva   la   variazione
          prevedibile  in  base   alle   particolarita'   della   sua
          propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione
          delle    caratteristiche    comprese    nell'esame    della
          distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica
          utilizzata per la descrizione della varieta'; 
                  c) "stabile" se l'espressione delle caratteristiche
          comprese  nell'esame  della  distinguibilita',  nonche'  di
          qualsiasi   altra   caratteristica   utilizzata   per    la
          descrizione della varieta', rimane invariata dopo  ripetute
          moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione,  alla
          fine di ogni ciclo.» 
                «Art. 12  (Deposito  e  contenuto  della  domanda  di
          iscrizione). - 1. In applicazione dell'art. 6 la domanda e'
          inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali,  -  Dipartimento  delle  politiche   europee   e
          internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale
          dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per  via  telematica
          utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente. 
                2. La domanda  deve  essere  trasmessa  entro  il  30
          giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per
          le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile. 
                3. La domanda d'iscrizione  di  cui  all'art.  6  del
          presente decreto deve contenere le seguenti informazioni: 
                  a)  tipo  di  utilizzo  come  pianta  da  frutto  o
          portainnesto e specie botanica cui appartiene la varieta'; 
                  b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi
          dell'art. 63 del regolamento 2100/94; 
                  c) le informazioni  indicanti  se  la  varieta'  e'
          ufficialmente registrata in un  altro  Stato  membro  o  e'
          protetta da privativa  vegetale  nazionale,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  o  da  una
          privativa comunitaria, ai sensi  del  regolamento  2100/94,
          oppure la  dichiarazione  circa  la  presentazione  di  una
          domanda per l'iscrizione nel registro  di  un  altro  Stato
          membro o per il  rilascio  di  una  privativa  nazionale  o
          comunitaria,  indicando  l'esito   di   tale   domanda   se
          disponibile; 
                  d) indicazione del costitutore, dell'avente  causa,
          quando    diverso    dal    costitutore,     dell'eventuale
          rappresentante  designato  con  sede  in   Italia   e   del
          responsabile della conservazione dei materiali; 
                  e)  azienda  dove  la  varieta'  e'  mantenuta   in
          conservazione; 
                  f) metodo di ottenimento della varieta'  e  origine
          della stessa; 
                  g)  nel  caso   di   una   varieta'   geneticamente
          modificata,  la   prova   che   l'organismo   geneticamente
          modificato e' autorizzato  ai  fini  della  coltivazione  a
          norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE)  n.
          1829/2003; 
                  h)   eventuali   indicazioni   di   caratteristiche
          speciali ed ogni altra informazione  complementare  per  la
          determinazione dei  caratteri  distintivi  della  varieta',
          areale o areali particolarmente  adatti  alla  coltivazione
          della varieta'; 
                  i) eventuale  indicazione  dell'epoca  di  impianto
          idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione; 
                  j) elenco degli allegati. 
                4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata
          dai seguenti documenti: 
                  a)  designazione  di  un  rappresentante  con  sede
          legale  in  Italia,  obbligatoria  nel  caso  in   cui   il
          costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera; 
                  b) documentazione attestante  i  diritti  acquisiti
          sulla varieta', nel caso in cui la domanda  sia  presentata
          da un avente causa; 
                  c) la scheda descrittiva ufficiale  della  varieta'
          redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta'  sia
          gia' ufficialmente  iscritta  nel  Registro  di  uno  Stato
          membro o protetta da  privativa  nazionale,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  o  da  una
          privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94; 
                  d) questionario  tecnico  debitamente  compilato  e
          definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in  assenza
          di essi dai protocolli nazionali; 
                  e) autocertificazione, ai sensi  dell'art.  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445,  in  ordine  al  pagamento  dell'imposta  di  bollo
          dovuta; 
                  f) la riproduzione fotografica della  pianta  e  di
          parti  di  pianta  che  servono  all'identificazione  della
          varieta'  ed  ogni  altra  informazione  e   documentazione
          ritenuta  utile  ai  fini  dell'esame  della  domanda,  con
          particolare  riferimento  alla  scheda  descrittiva   della
          varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; 
                  g)  se  la  documentazione  e'  redatta  in  lingua
          straniera dovra' essere integrata con traduzione in  lingua
          italiana, che fara' fede ai fini  della  valutazione  della
          descrizione.».