Art. 87 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 giugno 1991; b) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993; c) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993; d) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato del noce», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993; e) il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997; f) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, ad eccezione dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6, comma 6 e dell'articolo 8; g) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 ad eccezione dell'articoli 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 10; h) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016; i) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, ad eccezione degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 3, lettera g); l) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Amendola, Ministro per gli affari europei Speranza, Ministro della salute Bonafede, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 87: - Il testo degli articoli 4, 6 e 8 del citato decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, cosi' recita: «Art. 4 (Condizioni generali per la commercializzazione). - 1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se: a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come "materiali pre-base", "materiali di base" o "materiali certificati" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC; b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC. 2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'art. 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 5. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a: a) prove o a scopi scientifici; o; b) lavori di selezione; oppure; o; c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni.» «Art. 6 (Identificazione della varieta'). - 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varieta' cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identita' varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione. 2. Le varieta' cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere: a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varieta' vegetali; o; b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o; c) comunemente note; una varieta' e' considerata comunemente nota se: 1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o; 2) e' oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); o; 3) e' stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purche' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorita' unica a livello nazionale di cui all'art. 3. 3. L'indicazione di cui al comma 1 puo', altresi', applicarsi a una varieta' priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purche' la varieta' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi. 4. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalita' di applicazione adottate ai sensi dell'art. 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate. 5. Le varieta' possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'art. 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono, altresi', essere registrate ufficialmente se il loro materiale e' stato gia' commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purche' abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta. 6. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varieta' interessata e' registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.» «Art. 8 (Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM). - 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.». - Il testo degli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, cosi' recita: «Art. 8 (Condizioni generali per la commercializzazione). - 1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se: a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'art. 4, comma 2; b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'art. 4, comma 2; c) fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195. 2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'art. 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a: a) prove o a scopi scientifici; o a b) lavori di selezione; o a c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 6. Le modalita' di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» «Art. 10 (Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM). - 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.». - Il testo degli articoli 5 e 12 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017, cosi' recita: «Art. 5 (Condizioni per la registrazione di una varieta'). - 1. Una varieta' e' registrata come varieta' avente una descrizione ufficiale, se soddisfa i seguenti requisiti: a) e' distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del comma 2; b) e' disponibile un campione della varieta' con stato sanitario noto; c) per quanto riguarda le varieta' geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2. Una varieta' e' considerata: a) "distinguibile" se puo' essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6; b) "omogenea" se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarita' della sua propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta'; c) "stabile" se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta', rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.» «Art. 12 (Deposito e contenuto della domanda di iscrizione). - 1. In applicazione dell'art. 6 la domanda e' inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente. 2. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile. 3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del presente decreto deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto e specie botanica cui appartiene la varieta'; b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi dell'art. 63 del regolamento 2100/94; c) le informazioni indicanti se la varieta' e' ufficialmente registrata in un altro Stato membro o e' protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali; e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in conservazione; f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa; g) nel caso di una varieta' geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003; h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta'; i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione; j) elenco degli allegati. 4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera; b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) la scheda descrittiva ufficiale della varieta' redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta' sia gia' ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94; d) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza di essi dai protocolli nazionali; e) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta; f) la riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servono all'identificazione della varieta' ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; g) se la documentazione e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione in lingua italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della descrizione.».