Art. 2 Organizzazione dei controlli 1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione. 2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione. 3. Se i controlli documentali, i controlli di identita', i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell'operatore. 4. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonche' la tracciabilita' di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE. 5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE. 6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilita' della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale. 7. Se i controlli documentali, i controlli di identita', i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita. 8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2017/625. 9. Per consentire la tracciabilita' dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute. 10. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilita' delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attivita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie locali.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».