Art. 13 
 
                         Funzioni e compiti 
 
  1.  Le  Capitanerie  di  Porto  svolgono  in  sede  decentrata   le
attribuzioni previste dal codice  della  navigazione  e  dalle  altre
leggi speciali, nelle materie di competenza del  Dipartimento  per  i
trasporti e la navigazione, che esercita  il  relativo  coordinamento
funzionale tramite il Comando generale. 
  2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto  svolge
le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: 
    a)  ricerca  e  soccorso  in  mare,  quale  Centro  nazionale  di
coordinamento  del  soccorso  marittimo  (I.M.R.C.C.),  e  nei  laghi
maggiori ove sia istituito  un  proprio  apposito  presidio,  nonche'
attivita' di organizzazione e coordinamento della  formazione,  della
qualificazione e dell'addestramento; 
    b)  gestione  operativa,  a  livello  centrale,  del  sistema  di
monitoraggio e di informazione del traffico marittimo  e  interfaccia
unica nazionale per  l'arrivo  e  partenza  delle  navi,  quale  nodo
primario  di  acquisizione  e  scambio  diretto  delle   informazioni
connesse agli usi civili e produttivi del mare; 
    c) esercizio delle  competenze  in  materia  di  sicurezza  della
navigazione e del trasporto marittimo; 
    d) rapporti con organismi nazionali e internazionali, in raccordo
con gli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro,  per  gli
aspetti relativi alla  sicurezza  della  navigazione,  del  trasporto
marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego  di  personale
del Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  sulla  base  di  direttive
generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili  funzionali
correlati alle competenze del Ministero; 
    e) addestramento del personale marittimo e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento; 
    f) coordinamento  delle  attivita',  organizzazione  e  ispezioni
relative ai servizi delle Capitanerie  di  Porto  e  valutazione  dei
direttori marittimi; 
    g) predisposizione della normativa tecnica di settore; 
    h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie  di
porto e  approvazione  delle  dotazioni  di  personale  degli  uffici
marittimi per  l'assolvimento  delle  funzioni  di  cui  al  presente
articolo; 
    i)  formazione  specialistica  del  personale  del  Corpo   delle
capitanerie di porto nelle materie di specifica competenza e rilascio
delle relative abilitazioni; 
    l) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza  delle
navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce. 
  3. Il Comandante generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
sulla base della direttiva annuale generale  del  Ministro,  coordina
l'attivita' degli Uffici marittimi. 
  4. Il vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per  le  quali  non
percepisce alcun compenso aggiuntivo. 
  5. Il Corpo delle capitanerie di Porto -  guardia  costiera  svolge
gli ulteriori compiti previsti dalla  normativa  vigente  secondo  le
direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di  personale
in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie  di
competenza.