Art. 15 
 
               Altri organismi operanti nel Ministero 
 
  1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze  del
Ministro: 
    a) la Direzione generale per  le  investigazioni  ferroviarie,  e
marittime, che svolge, anche  in  collaborazione  con  ANSFISA  e  in
raccordo con gli uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro,  i
compiti di  cui  al  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,
attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 maggio 2016  sulla  sicurezza  delle  ferrovie,  in
materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 165,  in  materia  di  sinistri  marittimi,  e  all'articolo
15-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in  materia  di  incidenti  sulle  reti  ferroviarie   funzionalmente
isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi  di
trasporto ad impianti  fissi,  cui  e'  preposto,  nell'ambito  della
dotazione organica complessiva, un dirigente di livello  dirigenziale
generale, da nominarsi  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Direzione generale cura
i rapporti con organismi internazionali, europei  e  nazionali  nelle
materie  di  competenza,  in  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro; 
    b) la Struttura tecnica di  missione  di  cui  all'articolo  214,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si avvale
di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo  del
citato articolo 214, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il coordinatore della
Struttura tecnica  di  missione  fra  persone,  anche  estranee  alla
pubblica amministrazione, in  possesso  di  capacita'  adeguata  alle
funzioni  da  svolgere  avuto  riguardo  ai   titoli   professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate; 
    c) l'Ufficio di controllo interno che, ferme restando le funzioni
di competenza della Direzione generale del personale e  degli  affari
generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003,  n.  173,
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': controllo di gestione; controllo successivo di regolarita'
contabile; controllo successivo interno di regolarita' amministrativa
limitatamente agli atti non sottoposti  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi della  legge  14  gennaio
1994, n.  20,  ovvero  al  controllo  di  regolarita'  amministrativa
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123;  controllo
interno  ispettivo  di  regolarita'  delle  gestioni  dei  funzionari
delegati, degli agenti contabili e  dei  consegnatari  dei  beni  del
Ministero;  controllo   ispettivo   straordinario;   verifica   delle
attivita' di vigilanza sulle societa' e sugli  organismi  strumentali
vigilati  e  totalmente   controllati;   vigilanza   sulle   societa'
partecipate  o  controllate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti; vigilanza  su  ANSFISA;  funzioni  di  cui  alla  legge  6
novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione. Il  direttore  generale  dell'Ufficio  di  controllo
interno e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  165,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 15-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per l'art. 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18. 
              - Per l'art. 214, comma 3, del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
          legislativo 3 luglio 2003,  n.  173  (Riorganizzazione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  delle  agenzie
          fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,  n.
          137): 
              «Art.  3  (Disposizioni  transitorie   e   finali).   -
          (Omissis). 
                b)  gli  Uffici  centrali  del  bilancio   presso   i
          Ministeri  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni,  si  configurano  come  uffici  di   livello
          dirigenziale generale. Sono contestualmente  soppressi  gli
          Uffici centrali del  bilancio  costituiti  sulla  base  del
          precedente ordinamento, gli Uffici centrali  di  ragioneria
          presso la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo  e  presso  l'Istituto  Superiore  di  sanita'   e
          l'Istituto Superiore per la previdenza e la  sicurezza  sul
          lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,
          all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
          affari esteri ed all'Ufficio centrale del  bilancio  presso
          il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di  ragioneria
          presso il Magistrato per il Po,  le  cui  funzioni  residue
          sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
          Parma. I  dipartimenti  provinciali  indicati  al  comma  5
          dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          febbraio  1998,  n.  38,  e  successive  modificazioni,  si
          configurano  come  uffici  di  livello   dirigenziale   non
          generale. Resta fermo il numero complessivo  dei  posti  di
          livello  dirigenziale   generale   del   Ministero.   Resta
          parimenti fermo il numero complessivo dei posti di  livello
          dirigenziale non generale del Ministero; 
              (Omissis).». 
              - Per la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123
          (Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31 dicembre 2009, n.  196)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 3 agosto 2011, n. 179. 
              - Per la legge 6 novembre 2012, n. 190, si  veda  nelle
          note alle premesse.