Art. 7 Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 1. Costituiscono strutture periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova; b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna; c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari; f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza; g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. E' fatta salva la facolta' per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata. 4. Il Provveditore per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera c), cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 7: - Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, S.O. n. 77.