Art. 14 
 
Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti  di  cui  al
  decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto  legislativo
  16 marzo 2006, n. 158 
 
  1. Al fine di assicurare il completamento del  sistema  informatico
di tracciabilita' dei medicinali veterinari, dei mangimi  medicati  e
dei prodotti intermedi disciplinato  dagli  articoli  89  e  118  del
decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall'articolo  8  del
decreto legislativo del 3 marzo 1993,  n.  90,  a  far  data  dal  28
gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le
registrazioni dei trattamenti di  cui  all'articolo  79  del  decreto
legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto
legislativo  n.158  del  2006  avvengono  esclusivamente  in  formato
elettronico. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  della
Conferenza permanente dei rapporti  tra  Stato,  regioni  e  province
autonome, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  operative  delle
registrazioni in formato elettronico. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Gli articoli 89 e 118 del citato decreto  legislativo
          6 aprile 2006, n. 193, cosi' recitano: 
                «Art.  89  (Codice   a   barre).   -   1.   Ai   fini
          dell'assolvimento degli obblighi di  registrazione  di  cui
          agli articoli 68, comma 1,  lettera  b),  e  71,  comma  1,
          lettera  b),  il  fabbricante  del  medicinale  veterinario
          immesso in commercio provvede ad  applicare  sulle  singole
          confezioni un codice a  barre  dal  quale  sia  rilevabile,
          attraverso lettore ottico, anche il  numero  di  lotto,  in
          conformita'  con  l'art.  6-octies  del  decreto-legge   30
          dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° marzo 2005, n. 26. 
                2. Fatte salve le informazioni previste dal  presente
          decreto, il Ministero della salute disciplina le  modalita'
          di registrazione che prevedano l'impiego del codice a barre
          di cui al comma 1,  nonche'  le  modifiche  al  modello  di
          ricetta medico veterinaria . 
                2-bis. I produttori, i depositari,  i  grossisti,  le
          farmacie, le parafarmacie, i titolari delle  autorizzazioni
          alla  vendita  diretta  e  al   dettaglio   di   medicinali
          veterinari  nonche'  i  Medici  veterinari  attraverso   la
          prescrizione del medicinale veterinario  inseriscono  nella
          banca dati centrale finalizzata a monitorare le  confezioni
          dei  medicinali  all'interno  del   sistema   distributivo,
          istituita con decreto del Ministro della salute  15  luglio
          2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4
          gennaio  2005,  le  seguenti   informazioni,   secondo   le
          modalita' definite con decreto del Ministro della salute: 
                  a) l'inizio dell'attivita'  di  vendita,  ogni  sua
          variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione,
          nonche' l'acquirente; 
                  b)  i  dati  concernenti   la   produzione   e   la
          commercializzazione dei medicinali veterinari. 
                2-ter. La  banca  dati  di  cui  al  comma  2-bis  e'
          alimentata  esclusivamente  con  i   dati   delle   ricette
          elettroniche. E' fatto obbligo  al  medico  veterinario  di
          inserire    i    dati    identificativi    del     titolare
          dell'allevamento. 
                2-quater. L'attivita' di tenuta  e  di  aggiornamento
          della banca dati di cui al  comma  2-bis  e'  svolta  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente.» 
                «Art. 118 (Modello di ricetta medico veterinaria).  -
          1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed  i  casi  in
          cui  tale   modello   e'   obbligatorio,   sono   stabiliti
          nell'allegato III. Tale allegato puo' essere modificato con
          successivi decreti del Ministro della salute da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  per
          assicurarne  la  compatibilita'  con  successive  norme  di
          diritto comunitario a norma  dell'art.  13  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
                1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione  in
          formato cartaceo secondo il modello di cui al comma  1,  la
          prescrizione dei medicinali veterinari,  ove  obbligatoria,
          puo'  essere  redatta  secondo  il   modello   di   ricetta
          elettronica disponibile nella banca dati  di  cui  all'art.
          89, comma 2-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  la
          prescrizione   dei   medicinali   veterinari   e'   redatta
          esclusivamente  secondo  il  predetto  modello  di  ricetta
          elettronica. 
                1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
          falsifichi o tenti di falsificare ricette  elettroniche  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  al
          comma 1 dell'art. 108.». 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  del  3
          marzo 1993, n.  90,  recante  «Attuazione  della  direttiva
          90/167/CEE con la quale sono  stabilite  le  condizioni  di
          preparazione, immissione sul mercato ed  utilizzazione  dei
          mangimi medicati nella Comunita'», cosi' recita: 
                «Art. 8. - 1. La consegna di  mangimi  medicati  agli
          allevatori  o  detentori  di  animali  ha  luogo  solo   su
          prescrizione di un veterinario abilitato  alla  professione
          alle seguenti condizioni: 
                  a) la ricetta deve essere compilata  su  un  modulo
          conforme al modello di cui all'allegato A;  l'originale  e'
          destinato al fabbricante o  eventualmente  al  distributore
          autorizzato dello Stato membro di destinazione; 
                  b) la ricetta deve essere compilata nel  numero  di
          copie stabilite dal  Ministro  della  sanita'  con  proprio
          decreto  in   cui   vengono   stabilite   anche   la   loro
          destinazione, le modalita' di conservazione  dell'originale
          e delle copie, nonche' il periodo massimo di durata che non
          puo' comunque essere superiore a tre mesi; 
                  c) una ricetta veterinaria puo' consentire un  solo
          trattamento con i mangimi medicati prescritti; 
                  d) la prescrizione puo' riguardare solo gli animali
          che il veterinario ha  in  cura;  il  veterinario  deve  in
          precedenza assicurarsi che l'impiego sia  giustificato  per
          la  specie  interessata   secondo   le   regole   dell'arte
          veterinaria e che la somministrazione del mangime  medicato
          prescritto non sia incompatibile con un trattamento od  una
          utilizzazione precedente ne' esistano  controindicazioni  o
          interazioni nel caso di impiego di piu' premiscele; 
                  e)  il  veterinario  deve  prescrivere  i   mangimi
          medicati   soltanto   nella   quantita'   necessaria    per
          raggiungere l'obiettivo del  trattamento,  rispettando  gli
          eventuali limiti massimi stabiliti nell'autorizzazione alla
          commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate  e
          assicurarsi che il mangime medicato  e  gli  altri  mangimi
          utilizzati  per  alimentare  gli   animali   trattati   non
          contengano  antibiotici  o  coccidiostatici  presenti  come
          sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre  il
          mangime medicato. 
                1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione  in
          formato cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  la  prescrizione  dei  mangimi  medicati,  ove
          obbligatoria, puo' essere redatta  secondo  il  modello  di
          ricetta elettronica disponibile nella  banca  dati  di  cui
          all'art. 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6  aprile
          2006,  n.  193.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,   la
          prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
          secondo il predetto modello di ricetta elettronica. 
                2. Quando il mangime  medicato  e'  somministrato  ad
          animali le cui carni, le cui frattaglie o  i  cui  prodotti
          sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore  o  il
          detentore degli animali  in  questione  deve  far  si'  che
          l'animale trattato non sia macellato per essere immesso  al
          consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e  che
          i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai  fini
          del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di
          attesa.». 
              - Il testo dell'art. 79 del citato decreto  legislativo
          6 aprile 2006, n. 193, cosi' recita: 
                «Art.  79  (Registro  dei  trattamenti   di   animali
          destinati alla produzione di alimenti). -  1.  Fatti  salvi
          gli obblighi di registrazione da parte del veterinario,  di
          cui all'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo  2006,  n.
          158, i proprietari e i responsabili  di  animali  destinati
          alla produzione di alimenti devono tenere  un  registro  in
          cui riportare, relativamente all'acquisto, alla  detenzione
          e  alla  somministrazione  di  medicinali  veterinari,   le
          seguenti indicazioni: 
                  a) data; 
                  b) identificazione del medicinale veterinario; 
                  c) quantita'; 
                  d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; 
                  e)  identificazione  degli  animali  sottoposti   a
          trattamento; 
                  f) data di inizio e di fine del trattamento. 
                2.  Il  registro  di  cui  al  comma  1,   a   pagine
          prenumerate e vidimato dalla  ASL,  unitamente  alle  copie
          delle prescrizioni medico-veterinarie di cui  all'art.  76,
          comma 1, ed alla documentazione di acquisto, e'  conservato
          per 5 anni  dall'ultima  registrazione  anche  in  caso  di
          abbattimento degli animali prima  della  scadenza  di  tale
          periodo  ed  e'  esibito  a  richiesta  della  ASL  per   i
          controlli. 
                3.  Almeno  una  volta  l'anno  la  ASL  esegue   una
          ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del
          registro di cui al comma 1 e la sua regolarita'.». 
              - Il testo degli articoli 4 e  15  del  citato  decreto
          legislativo 16 marzo 2006, n. 158, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Somministrazione agli animali  d'azienda  di
          medicinali veterinari). - 1. In deroga ai  divieti  di  cui
          all'art.  3,  e'  consentito   somministrare   ad   animali
          d'azienda,  a  scopo  terapeutico,  medicinali   veterinari
          contenenti: 
                  a) testosterone, progesterone  o  derivati  che  si
          trasformano facilmente nel composto iniziale per  idrolisi,
          dopo   assorbimento   nel    luogo    d'applicazione;    la
          somministrazione  deve  essere  effettuata   solo   da   un
          veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
          disfunzione  ovarica,  mediante  spirali  vaginali  e   non
          mediante  impianti,  su  animali  di  azienda   chiaramente
          identificati; 
                  b) trembolone allilico  da  somministrare  per  via
          orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a  equidi,  sempreche'
          siano  utilizzati  conformemente   alle   indicazioni   del
          fabbricante; 
                  c) sostanze (ß)-agoniste, alle  vacche  al  momento
          del parto, sotto  forma  di  un'iniezione  per  l'induzione
          della tocolisi; 
                  d). 
                2. La somministrazione dei medicinali  veterinari  di
          cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata  da
          un  veterinario  o,  nel  caso  di  medicinali   veterinari
          contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto
          la sua diretta responsabilita' (10). 
                3. I trattamenti di cui al  comma  1,  devono  essere
          registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un
          registro vidimato dal servizio  veterinario  della  azienda
          unita' sanitaria locale competente per territorio; in  esso
          sono annotate le seguenti informazioni: 
                  a) numero progressivo della ricetta di riferimento; 
                  b) natura del trattamento; 
                  c) denominazione del medicinale veterinario; 
                  d) data di inizio e fine trattamento; 
                  e) identificazione degli animali trattati; 
                  f) data prima della quale gli animali trattati  non
          possono essere inviati allo stabilimento di macellazione. 
                4.  Il  registro  di  cui  al  comma  3  deve  essere
          conservato nell'azienda a cura del titolare,  unitamente  a
          copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per  almeno
          cinque  anni  e   messo   a   disposizione   dell'autorita'
          competente. 
                5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui  al
          comma  1  non  possono  essere  macellati  prima  che   sia
          trascorso  il  tempo  di  sospensione   previsto   per   il
          medicinale veterinario utilizzato. 
                6. Fatto salvo quanto previsto al  comma  1,  lettera
          c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali  da
          produzione,  nonche'  in  quelli  da  riproduzione  a  fine
          carriera.» 
                «Art. 15 (Registrazioni  da  effettuare  a  cura  dei
          veterinari). - 1.  Il  veterinario  che  cura  gli  animali
          annota, su  un  registro  tenuto  nell'azienda  diverso  da
          quello di cui all'art. 4, comma 3, la data, la  natura  dei
          trattamenti    terapeutici    prescritti    o     eseguiti,
          l'identificazione degli animali  trattati  ed  i  tempi  di
          sospensione corrispondenti. 
                2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1
          la data e la natura dei trattamenti eseguiti  entro  le  24
          ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. 
                3. Il registro di cui al comma  1,  che  puo'  essere
          quello previsto dal decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.
          193, e successive modificazioni, e' detenuto in  azienda  e
          conservato,  a  cura  del  titolare  dell'azienda,  con  le
          relative ricette almeno per cinque anni. 
                4. Il  veterinario  della  azienda  unita'  sanitaria
          locale competente, nel corso  della  vigilanza  veterinaria
          permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni
          degli allevamenti e dei trattamenti previsti  dal  presente
          decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di  cui
          all'art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate. 
                5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno  in  cura
          gli animali sono tenuti a fornire all'autorita'  competente
          e,  in  particolare,   al   veterinario   ufficiale   dello
          stabilimento  di  macellazione,  su  sua  richiesta,   ogni
          informazione relativa al rispetto delle  norme  di  cui  al
          presente decreto. 
                6.  Gli  animali  introdotti  negli  stabilimenti  di
          macellazione, pubblici e privati, a scopo  di  macellazione
          debbono essere scortati da una dichiarazione  del  titolare
          dell'allevamento di origine,  che  deve  essere  conservata
          nello stabilimento  di  macellazione  per  un  periodo  non
          inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni: 
                  a) numero, specie e categoria degli animali; 
                  b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; 
                  c) che  gli  animali  non  sono  stati  trattati  o
          alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego; 
                  d) eventuali trattamenti effettuati sugli  animali,
          nei novanta giorni precedenti  l'avvio  alla  macellazione,
          con le sostanze di cui agli articoli 4  e  5,  nonche'  con
          alimenti medicamentosi e specialita' medicinali; 
                  e) che sono stati osservati i previsti  periodi  di
          sospensione per i trattamenti con i prodotti  di  cui  alla
          lettera d).».