Art. 2 
 
               Autorita' competenti e altro personale 
                 afferente alle autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome  di
Trento e Bolzano, le  Aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, sono le  Autorita'  competenti  designate,  ai
sensi dell'articolo 4 del Regolamento,  a  pianificare,  programmare,
eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le  altre
attivita'  ufficiali  nonche'  procedere  all'adozione  delle  azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138  del  Regolamento,  e  ad
accertare  e  contestare  le  relative  sanzioni  amministrative  nei
seguenti settori: 
    a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare,
in tutte le fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e  della
distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni
nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti  alimentari,  anche  con  riferimento  ad
alimenti contenenti allergeni e  alimenti  costituiti,  contenenti  o
derivati da OGM, nonche' la fabbricazione  e  l'uso  di  materiali  e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; 
    b) mangimi e  sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi  fase  della
produzione, della trasformazione,  della  distribuzione  e  dell'uso,
anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati  da
OGM; 
    c) salute animale; 
    d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati  ai  fini
della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per
l'uomo e per gli animali; 
    e) benessere degli animali; 
    f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti
fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi,  ad  eccezione
dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi. 
  2. Le autorita'  competenti  garantiscono  il  rispetto  di  quanto
previsto  dall'articolo  5  del  Regolamento.  In   particolare,   il
Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento  e
Bolzano e le Aziende sanitarie  locali  procedono  ad  uniformare  le
competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
Autorita' competente ai sensi dell'articolo  4  del  Regolamento  nei
seguenti settori: 
    a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire  pratiche
commerciali leali e a tutelare gli  interessi  e  l'informazione  dei
consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili  privi
di  impatto  sulla  sicurezza  degli  alimenti,  e  per  i  controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
    b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti
qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per  i  profili
privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere
sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; 
    c) misure di  protezione  contro  gli  organismi  nocivi  per  le
piante; 
    d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; 
  e) uso ed etichettatura delle denominazioni  di  origine  protette,
delle  indicazioni   geografiche   protette   e   delle   specialita'
tradizionali garantite. 
    4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
e' organo di collegamento per lo  scambio  di  comunicazioni  tra  le
autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli  articoli  da
102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati
nel comma 2. 
  5. Il Ministero  della  salute,  e'  l'autorita'  unica,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e  d)  della  legge  4  ottobre
2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i  contatti  con  la
Commissione  europea  e  gli  altri  Stati  membri  in  relazione  ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei  settori  di
cui al comma 1. 
  6. Il Ministero della salute, e' l'organo di collegamento, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019,  n.
117, responsabile di agevolare lo scambio  di  comunicazioni  tra  le
Autorita' competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 
  7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed  e),
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4,  punto  55)  del
regolamento  (UE)  2016/429,  e'  l'Autorita'  centrale  responsabile
dell'organizzazione e del coordinamento  dei  controlli  ufficiali  e
delle altre attivita' ufficiali per la  prevenzione  e  il  controllo
delle malattie animali trasmissibili. 
  8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della
difesa e' Autorita' competente per i controlli ufficiali e  le  altre
attivita' di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze
armate, comprese  quelle  connesse  alle  attivita'  dei  contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo' procedere anche  a
effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti  al  di  fuori
delle strutture militari che forniscono merce per  le  Forze  Armate,
previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente  sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara' destinataria  anche
dell'esito di tali  controlli.  Restano  ferme  le  competenze  e  le
attribuzioni del  servizio  sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto  legislativo  19
marzo  2001,  n.  69,  nelle   strutture   che   si   trovano   nella
disponibilita' del medesimo corpo. 
  9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero  della  salute,  nel
rispetto del  riparto  costituzionale  delle  competenze  legislative
dello Stato, delle Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, garantisce il coordinamento,  l'uniformita',  l'efficacia  e
l'efficienza  dei  controlli  ufficiali  e  delle   altre   attivita'
ufficiali tra tutte le Autorita' competenti sul territorio  nazionale
attraverso l'adozione di piani  nazionali  di  controllo  pianificati
secondo i principi del presente decreto e del Regolamento. 
  10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita' competente,
puo' avvalersi del Comando carabinieri per la  tutela  della  salute,
garantendone il coordinamento delle attivita' di accertamento con  le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'  territorialmente
competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per  la
tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di  non  conformita'
nei settori  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  informa
l'Autorita' competente dei provvedimenti adottati. 
  11. Al personale delle Autorita' competenti  di  cui  al  comma  1,
addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita'  ufficiali,  e'
attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia  Giudiziaria
nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad
esso conferite. Tale personale  possiede  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove  occorra,  l'assistenza
della forza pubblica. 
  12.  Il  personale  e  le  forze  di  polizia  afferenti  ad  altre
Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti
per la propria attivita' istituzionale, sospettino la presenza di non
conformita' nei settori di  cui  al  comma  1,  ne  danno  tempestiva
segnalazione alle Autorita' competenti. 
  13.  L'autorita'   giudiziaria   che,   nell'ambito   di   indagini
investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie
di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla  salute  pubblica,
informa le autorita' competenti al fine di contenere il rischio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  n.  1306/2013  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  sul  finanziamento,
          sulla gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola
          comune e che abroga i regolamenti del  Consiglio  (CEE)  n.
          352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.  814/2000,
          (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
          L 347. 
              - Per il testo dell'art. 12 della legge 4 ottobre 2019,
          n. 117, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2016/429  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,
          relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
          e abroga taluni atti in materia di sanita' animale, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  64  del  decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n.  69,  recante  «Riordino  del  reclutamento,
          dello stato giuridico e  dell'avanzamento  degli  ufficiali
          del Corpo della Guardia di finanza,  a  norma  dell'art.  4
          della  legge  31  marzo  2000,  n.  78»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  26  marzo  2001,  n.  71,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli  ufficiali
          medici della Guardia di finanza). - 1.  In  relazione  alle
          esigenze di carattere sanitario, gli  ufficiali  medici  in
          servizio nel Corpo della Guardia  di  finanza,  oltre  alle
          competenze generali derivanti dal loro status di  ufficiali
          medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: 
                  a)  partecipano,  con   voto   deliberativo,   alle
          commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli  193  e
          194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
          vengano prese in esame pratiche relative al personale della
          Guardia di  finanza.  Provvedono,  anche  quali  componenti
          delle  commissioni   medico   ospedaliere   della   Sanita'
          Militare,   alle   valutazioni   collegiali   medico-legali
          inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti
          dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20  ottobre
          1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n.  407,  dalla
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 e  dalla  legge  23  dicembre
          2005, n. 266, in  materia  di  vittime  del  dovere,  della
          criminalita' organizzata, del terrorismo,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura; 
                  b) partecipano, con voto deliberativo,  nel  numero
          di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto,
          alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 189
          del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  allorche'
          sono prese in esame  pratiche  relative  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza; 
                  c) svolgono attivita' di  medico  nel  settore  del
          lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della  Guardia
          di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni
          tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita'  di
          sorveglianza  e  vigilanza  nonche'  a  quella  di   medico
          competente  previste  dalle  disposizioni  in  materia   di
          sicurezza sui luoghi di  lavoro,  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                  d)  a  richiesta  degli   interessati,   forniscono
          assistenza al personale del Corpo,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti  alle  commissioni
          medico   ospedaliere   deputate   all'accertamento    della
          dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte. 
                1-bis. Agli ufficiali superiori medici  che  dirigono
          uffici  sanitari  del  Corpo  della  guardia   di   finanza
          spettano, in relazione al personale del  medesimo  Corpo  e
          limitatamente alle attribuzioni di cui  all'art.  1880  del
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  i  compiti
          previsti per le infermerie presidiarie di cui all'art.  199
          del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
                2.  Ai  fini  del   soddisfacimento   delle   proprie
          esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': 
                  a) stipulare particolari convenzioni con  strutture
          sanitarie pubbliche e, ove necessario,  anche  con  singoli
          professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti  del
          bilancio; 
                  b) fruire, a livello locale  come  centralmente,  a
          condizione di reciprocita',  delle  strutture  sanitarie  e
          veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia. 
                2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della  guardia
          di finanza provvede, ai sensi del  regio  decreto-legge  19
          gennaio 1928, n. 26, convertito  dalla  legge  6  settembre
          1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
          salute del personale in  servizio  con  le  risorse  umane,
          finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente
          nonche', anche a favore del  personale  in  congedo  e  dei
          rispettivi  familiari,  con  le  risorse   del   Fondo   di
          assistenza per i  finanzieri,  integralmente  riassegnabili
          secondo  le  norme  previste  dal  relativo   statuto.   Si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate  le
          conseguenti      disposizioni      tecniche       attuative
          dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo  Corpo
          e dei rapporti con il predetto Fondo.».