Art. 13 Costituzione e affiliazione delle societa' sportive professionistiche 1. Le societa' sportive professionistiche sono costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. E' obbligatoria la nomina del collegio sindacale. 2. L'atto costitutivo prevede che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali. 3. L'atto costitutivo prevede altresi' che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. 4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica. 5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14. 6. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. 7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa societa', che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci. Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva. 10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti normativi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento ordinario n. 214, reca «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».