Art. 20 Competizioni sportive 1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneita' a gareggiare, per condizioni di salute, eta' e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.