Art. 45 Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco. 2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico. 3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni. 4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».
Note all'art. 45: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.