Art. 7 
 
                     Atto costitutivo e statuto 
 
  1. Le societa'  e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  si
costituiscono con atto scritto nel  quale  deve  tra  l'altro  essere
indicata la sede legale. Nello statuto  devono  essere  espressamente
previsti: 
    a) la denominazione; 
    b) l'oggetto sociale con specifico riferimento  all'esercizio  in
via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di  attivita'
sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la  didattica,
la    preparazione    e    l'assistenza    all'attivita'     sportiva
dilettantistica; 
    c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 
    d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; 
    e) le norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi  di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli  associati,  con
la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve  le
societa' sportive che assumono la forma societaria per  le  quali  si
applicano le disposizioni del codice civile; 
    f) l'obbligo di  redazione  di  rendiconti  economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione  degli  stessi  da  parte  degli
organi statutari; 
    g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
    h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi  del  patrimonio  in
caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.