Art. 14 
 
                Acquisto della personalita' giuridica 
 
  1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,  acquistare
la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro  di  cui
all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 11 marzo 1972, n. 118. 
  2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla  legge  per
la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle  disposizioni  del
presente decreto con riferimento alla  natura  dilettantistica,  deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti  giorni  presso  il
competente  ufficio  del  Dipartimento  per  lo  sport,   richiedendo
l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone  i
presupposti,  iscrive   l'ente   nel   registro   stesso   ai   sensi
dell'articolo 6. 
  3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto  devono
risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione  nel
Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi
del comma 3, dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio 2000, n. 361 recante  «Regolamento  recante  norme
          per la semplificazione dei procedimenti  di  riconoscimento
          di persone  giuridiche  private  e  di  approvazione  delle
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e   dello   statuto   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
          286. 
              - Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1972,  n.  118,
          si veda nelle note alle premesse.