Art. 3 
 
                  Competenze legislative di Stato, 
                     regioni e province autonome 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma
della  Costituzione,  nell'esercizio  della  competenza   legislativa
esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento   e   organizzazione
amministrativa dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali,  di
ordinamento   civile,   nonche'   nell'esercizio   della   competenza
legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. 
  2.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  nelle   materie
disciplinate dal presente provvedimento  le  proprie  competenze,  ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  86  e  dal
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 15 aprile 2003, n. 86, recante  «Istituzione
          dell'assegno  "Giulio  Onesti"  in  favore  degli  sportivi
          italiani  che  versino  in  condizione  di  grave   disagio
          economico»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          aprile 2003, n. 94. Dispone che agli sportivi italiani  che
          nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
          Patria,  anche   conseguendo   un   titolo   di   rilevanza
          internazionale     in     ambito     dilettantistico      o
          professionistico,  puo'  essere   attribuito   un   assegno
          straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
          in  condizione  di  grave  disagio   economico.   L'importo
          dell'assegno straordinario vitalizio  e'  commisurato  alle
          esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso,  essere
          superiore a 15.000 euro  annui.  Sara'  una  Commissione  a
          decidere a chi assegnare il vitalizio. 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante «Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.