Art. 14 
 
                        Obbligo del soccorso 
 
  1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo  soccorso  degli
infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi  accessibili
ai fini della loro assistenza presso i piu' vicini centri sanitari  o
di  pronto  soccorso,   fornendo   annualmente   all'ente   regionale
competente   in   materia,   l'elenco   analitico   degli   infortuni
verificatisi  sulle  rispettive  piste  da  sci  e   indicando,   ove
possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti  dalle
regioni e dalle  province  autonome  sono  trasmessi  annualmente  al
Ministero della salute a fini scientifici e di  studio  nel  rispetto
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali. 
  2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1  per  individuare
le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di  infortuni,  con
la possibilita' di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure  di
messa in sicurezza delle predette piste e tratti. 
  3. E' fatto  obbligo  ai  gestori  degli  impianti  di  munirsi  di
defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi  idonei  e,  in
ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo
condizioni  di  facile  accesso  e  utilizzabilita'  da  parte  degli
operatori di soccorso e del personale specializzato per  il  relativo
funzionamento. 
  4. I gestori devono essere collegati con  le  Centrali  del  numero
unico  di  emergenza  112  oppure  con  altre  strutture  equivalenti
operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa,  un
numero interno riservato al soccorso piste che dovra' essere attivato
immediatamente nella fase di allarme al  fine  di  prestare  soccorso
agli infortunati. 
  5. I  gestori  individuano  aree  destinate  all'atterraggio  degli
elicotteri per il soccorso degli  infortunati  e  stipulano  apposite
convenzioni per  l'evacuazione  e  per  la  messa  in  sicurezza  dei
passeggeri ai sensi dell'articolo 4,  comma  5-bis,  della  legge  21
marzo 2001, n. 74. 
  6. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  del   comma   1   comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  21  marzo
          2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attivita'
          svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e  speleologico»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001,  n.  74,
          si veda nelle note alle premesse.