Art. 15 
 
                 Responsabilita' civile dei gestori 
 
  1.  I  gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate  sono  civilmente
responsabili della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle
piste e non possono consentirne l'apertura al  pubblico  senza  avere
previamente stipulato apposito contratto  di  assicurazione  ai  fini
della responsabilita' civile per danni derivabili agli  utenti  e  ai
terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione
all'uso di dette aree. 
  2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma
1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro. 
  3. Il rilascio delle autorizzazioni  per  la  gestione  delle  aree
sciabili attrezzate e' subordinato  alla  stipula  del  contratto  di
assicurazione di cui al comma 1.