Art. 17 
 
              Obbligo di utilizzo del casco protettivo 
 
  1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard,
del telemark, della slitta e  dello  slittino  e'  fatto  obbligo  ai
soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni  di  indossare  un  casco
protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 
  2. Il responsabile della violazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 euro a 150 euro. 
  3. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  competente  organo  del
CONI,  stabilisce  con  proprio  provvedimento   le   caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi di cui al  comma  1,  e  determina  le
modalita' di omologazione, gli accertamenti della  conformita'  della
produzione e i controlli opportuni. 
  4. Chiunque importa o produce, per la  commercializzazione,  caschi
protettivi di tipo non  conforme  alle  caratteristiche  indicate  al
decreto di cui al comma 3 e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo  non  conforme
alle caratteristiche indicate  al  decreto  di  cui  al  comma  3  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
500 euro a 5.000 euro. 
  6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a  sequestro  da  parte
dell'autorita' amministrativa.