Art. 18 
 
                   Velocita' e obbligo di prudenza 
 
  1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da
sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni  previste
per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante  affissione  da  parte
del gestore delle piste stesse alla  partenza  degli  impianti,  alle
biglietterie e agli accessi delle piste. 
  2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in  relazione  alle
proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista  e  alla
situazione ambientale, non  costituisca  pericolo  per  l'incolumita'
propria e altrui. 
  3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei  tratti  a
visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od  ostacoli,  negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita' o di affollamento,  nelle  strettoie  e  in  presenza  di
principianti. 
  4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e  un  comportamento  di
prudenza, diligenza e attenzione  adeguati  alla  propria  capacita',
alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti,  nonche'
alle condizioni generali della pista  stessa,  alla  libera  visuale,
alle condizioni meteorologiche  e  all'intensita'  del  traffico.  Lo
sciatore  deve  adeguare  la   propria   andatura   alle   condizioni
dell'attrezzatura utilizzata,  alle  caratteristiche  tecniche  della
pista e alle condizioni di affollamento della medesima.