Art. 3 
 
    Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma
della  Costituzione,  nell'esercizio  della  competenza   legislativa
esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza,  nonche'
nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di
ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute. 
  2.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  nelle   materie
disciplinate dal presente provvedimento  le  proprie  competenze,  ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  86  e  dal
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi dell'articolo  117  della
          Costituzione e della legge 8 agosto 2019, n.  86,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante «Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.