Art. 7 
 
             Delimitazione piste da fondo e altre piste 
 
  1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte  al
pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura: 
    a) lungo i bordi  pista  che  separano  tracciati  adiacenti  con
diverso senso di marcia; 
    b)  lungo  un  bordo  pista  quando  siano  tracciate  in  ambiti
scarsamente connotati da elementi naturali. 
  2. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a  sezione
circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente  al  grado  di
difficolta' della pista e puo' essere integrata con dischi  posti  ad
intervalli  di  circa  500  metri  recanti  la  denominazione  o   la
numerazione della pista. La palinatura e' realizzata  preferibilmente
con materiali biodegradabili. 
  3. La palinatura puo' essere omessa: 
    a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi  naturali
quali  pendii,  scarpate  a  monte,  aree  boscate  o   da   elementi
artificiali quali muri o staccionate; 
    b) nei tratti in cui siano  state  posizionate,  lungo  il  bordo
della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza; 
    c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste. 
  4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne
l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 
  5. Le piste per la slitta o lo slittino  sono  delimitate  come  le
piste da discesa; le piste di risalita  per  lo  sci  alpinismo  sono
delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.