Art. 10 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
        stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articoli
15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  e'  erogata
una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui ai precedenti  commi  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  10. E' erogata dalla societa' Sport e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  11,  in  favore  dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020, n. 176, e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire  l'indennita'  i
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo  53  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  redditi  da
lavoro dipendente e assimilati di cui  agli  articoli  49  e  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse  equiparati,
con esclusione dell'assegno ordinario  di  invalidita'  di  cui  alla
legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma di euro 3.600; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200. 
  12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e  Salute  s.p.a.
utilizza  i  dati  dichiarati  dai  beneficiari  al   momento   della
presentazione della domanda nella  piattaforma  informatica  prevista
dall'articolo  5  del  decreto  del  6  aprile  2020   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro  per  le
politiche giovanili e lo sport. 
  13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi  10  e
11, si considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
dicembre 2020 e non rinnovati. 
  14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a
350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 42.