Art. 15 
 
    Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilita' 
 
  1. All'articolo  26,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino  al  15  ottobre
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  30  giugno  2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in  modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di  cui  al  presente
comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e,  per  i
lavoratori in possesso del predetto  riconoscimento  di  disabilita',
non  rilevano  ai  fini  dell'erogazione  delle   somme   corrisposte
dall'INPS, a titolo di indennita' di accompagnamento.»; 
    b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino  al  31  dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e  fino  al  30
giugno 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2021». 
  3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in  vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
modificato al presente articolo. 
  4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«157,0 milioni di euro». 
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.