Art. 20 
 
                          Vaccini e farmaci 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e'  incrementato  nella  misura  pari  a  euro
2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2,  ed  euro  700.000.000  per
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti  con  COVID-19.  Agli
oneri, pari a euro 2.800.000.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42. 
  2. All'articolo 1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 459 e' soppresso; 
    b) al comma 460, al primo periodo,  dopo  le  parole  «avvia  una
richiesta di manifestazione di interesse  riservata  ai  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le  seguenti:  «,
anche durante la loro iscrizione  ai  corsi  di  specializzazione,  a
partire dal primo anno di corso, al  di  fuori  dell'orario  dedicato
alla formazione  specialistica  e  in  deroga  alle  incompatibilita'
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»; 
    c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato B-bis, allegato 1  al
presente decreto, e dopo il comma 463, e' inserito il seguente: 
      «463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457
e per  garantire  il  massimo  livello  di  copertura  vaccinale  sul
territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la
somministrazione dei  vaccini  contro  il  SARS-COV-2  anche  con  il
coinvolgimento dei medici di medicina generale,  nonche'  dei  medici
specialisti ambulatoriali  convenzionati  interni,  dei  pediatri  di
libera scelta, degli odontoiatri, nonche' dei medici  di  continuita'
assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina
dei servizi, qualora sia necessario integrare le  disponibilita'  dei
medici  di  medicina  generale  per   soddisfare   le   esigenze   di
somministrazione.  Per  garantire  il  puntuale   adempimento   degli
obblighi  informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi  alle  vaccinazioni
effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi,
senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla regione o alla
provincia  autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle  indicazioni
tecniche fornite  da  queste  ultime,  anche  attraverso  il  Sistema
Tessera  Sanitaria.  Per  l'attuazione   del   presente   comma,   e'
autorizzata  per  l'anno  2021  la  spesa   fino   alla   concorrenza
dell'importo  massimo   complessivo   di   345   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
345  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis  annesso  alla
presente legge.»; 
    d)  al  comma  464,  le  parole  da  «Qualora   il   numero   dei
professionisti» fino alle parole «in tutto il  territorio  nazionale,
le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»; 
    e) dopo il comma 464, e' aggiunto il seguente: 
      «464-bis. Al  fine  di  accelerare  la  campagna  nazionale  di
vaccinazione  e  di  assicurare  un  servizio  rapido   e   capillare
nell'attivita'  di  profilassi  vaccinale   della   popolazione,   al
personale  infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale   che
aderisce all'attivita' di  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si  applicano  le
incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento  dell'attivita'
vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si  provvede  nei
limiti di spesa di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
    f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi; 
    g)  il  comma  467,  e'  sostituito  dal  seguente:   «467.   Per
l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa
di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al  predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui  all'allegato  C
annesso alla presente  legge.  Per  l'attuazione  del  comma  462  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  518.842.000  euro  per  la
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con  medici,
infermieri e  assistenti  sanitari  e  di  25.442.100  euro,  per  il
servizio reso dalle agenzie di  somministrazione  di  lavoro  per  la
selezione  dei   professionisti   sanitari   che   partecipano   alla
manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro,  e  i
relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento   e   il   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 
    h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c),  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera  b),
del decreto del Ministro della salute 16  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile  2011,  e  tenuto  conto
delle recenti iniziative attuate nei  Paesi  appartenenti  all'Unione
europea finalizzate alla  valorizzazione  del  ruolo  dei  farmacisti
nelle azioni  di  contrasto  e  di  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno  2021,  la
somministrazione di  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  nelle  farmacie
aperte al pubblico da parte dei  farmacisti,  opportunamente  formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento
alla disciplina del consenso informato che gli stessi  provvedono  ad
acquisire  direttamente,  subordinatamente   alla   stipulazione   di
specifici accordi con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative
delle farmacie, sentito il  competente  ordine  professionale,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi  ai
requisiti minimi strutturali dei locali per la  somministrazione  dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti. Al  fine  di  assicurare  il  puntuale  adempimento  degli
obblighi  informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12  marzo  2021,  n.  29,  i  farmacisti  sono  tenuti  a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o  alla  provincia
autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle  indicazioni   tecniche
fornite  da  queste  ultime  anche  attraverso  il  Sistema   Tessera
Sanitaria.». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma
471 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  si  provvede  nell'ambito
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge  27
dicembre  2017,  n.  205  e  dalle   disposizioni   in   materia   di
remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis,
pari a 345 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
  4.  Al  fine  di  rafforzare  strutturalmente  la  resilienza,   la
prossimita' e la tempestivita' di  risposta  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  (SSN)  alle  patologie  infettive  emergenti  e  ad  altre
emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 1, comma
471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto  del  Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'  economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e
2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle  farmacie  per  il
rimborso  dei  farmaci  erogati  in  regime  di  Servizio   sanitario
nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6. 
  5. Il decreto di cui al comma 4 e'  emanato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  7. Al  fine  di  favorire  il  potenziamento  della  ricerca  e  la
riconversione  industriale  del  settore  biofarmaceutico  verso   la
produzione di nuovi farmaci e  vaccini  per  fronteggiare  in  ambito
nazionale le patologie  infettive  emergenti,  oltre  a  quelle  piu'
diffuse,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
specializzazione, sono concesse, nei  limiti  e  mediante  l'utilizzo
delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a  sostegno
degli investimenti privati effettuati nel citato  settore  e  per  la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. 
  8. Per consentire la tempestiva attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 7 si applicano, per quanto  compatibile,  l'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati. 
  9. Per il  finanziamento  delle  agevolazioni  e  degli  interventi
complementari e funzionali di  cui  al  comma  7,  il  fondo  di  cui
all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Le agevolazioni di cui al  comma  7  possono  essere  concesse,
previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei  limiti  e
alle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della   Commissione
europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari  a  200  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  12. All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5, dopo le parole «stato di gravidanza della  persona
vaccinata»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole   «sulla   eventuale
pregressa infezione da SARS-CoV2.»; 
    b) nel medesimo comma 5, ultimo  periodo,  le  parole  «in  forma
aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»; 
    c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: 
      «5-bis. Al fine di estendere le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione  delle  vaccinazioni  per   la   prevenzione   delle
infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di  cui  al  comma  1,  le
farmacie territoriali, i medici convenzionati con  il  SSN,  e  altri
operatori sanitari che effettuano  le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione
e provincia autonoma di competenza  dei  dati  delle  prenotazioni  e
somministrazioni, mediante sistemi o  servizi  messi  a  disposizione
dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di  cui  al
comma 1, anche utilizzando le  credenziali  di  accesso  del  Sistema
Tessera Sanitaria. 
      5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria  assicura  la  circolarita'
delle informazioni relative alla regione di  assistenza  e  residenza
per consentire la vaccinazione degli assistiti  del  SSN  nell'intero
territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini  le
informazioni su base individuale inerenti  alle  prenotazioni  e,  in
caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine  di
assicurarne l'univocita', informa le Regioni  diverse  da  quella  di
assistenza.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria  acquisisce,   altresi',
dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su  base  individuale
inerenti alle somministrazioni e rende  disponibile  alle  Regioni  e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma
1, un servizio  di  verifica  dell'avvenuta  somministrazione  per  i
singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una  successiva
somministrazione ai medesimi.» 
  13. Dall'attuazione del comma 12  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.