Art. 22 
 
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri  militari  e  degli
incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero  della
                               difesa 
 
  1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
prorogata, con il consenso degli interessati,  sino  al  31  dicembre
2021. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1,  pari  a  euro
11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Gli incarichi individuali  a  tempo  determinato  conferiti  dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, alle quindici unita' di personale di livello  non
dirigenziale appartenente all'Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,  pari  a  euro
231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede
per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
Difesa.