Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma  1,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, e' incrementato per l'anno 2021 di 200  milioni  di
euro. 
  2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «spettacoli, fiere, congressi  e  mostre»  sono  sostituite
dalle seguenti «spettacoli e mostre». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 120 milioni di euro per l'anno 2021. 
  4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.