Art. 37 
 
                    Sostegno alle grandi imprese 
 
  1. Al fine di consentire alle grandi  imprese  che  si  trovano  in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria  in  relazione  alla
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da  Covid-19,
di proseguire l'attivita', e' istituito, presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un  apposito  Fondo  per  l'anno  2021,  con  una
dotazione di euro 200.000.000,00. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente  normativa
dell'Unione  europea,  con  esclusione  delle  imprese  del   settore
bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono  concesse  nei
limiti ed alle condizioni  previste  dal  Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del Covid-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  C(2020)  1863  final  del  19  marzo   2020   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le  imprese
che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati  a  far  fronte
regolarmente alle  obbligazioni  pianificate  o  che  si  trovano  in
situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2,  punto  18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2015, ma che presentano prospettive di  ripresa  dell'attivita'.  Non
possono, in ogni caso, accedere agli interventi  le  imprese  che  si
trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto  articolo
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31  dicembre  2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso
a condizione che  si  possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche
per il finanziamento delle imprese in  amministrazione  straordinaria
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  e  al  decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2,  tramite  la
concessione  di  prestito  diretto  alla  gestione   corrente,   alla
riattivazione  ed  al  completamento   di   impianti,   immobili   ed
attrezzature industriali nonche' per le  altre  misure  indicate  nel
programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme
di cui al presente comma sono soddisfatti in  prededuzione,  a  norma
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della  legge  fallimentare
di  cui  al  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  Le  somme  restituite  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra  quota  capitale  e
quota  interessi.  Le  somme  relative  alla  quota   capitale   sono
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato  di  cui
alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
  4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere  affidata  a
organismi in  house,  sulla  base  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero dello sviluppo economico, i cui  oneri,  non  superiori  al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo,   criteri,   modalita'   e   condizioni    per    l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza  dei
presupposti per il rimborso del finanziamento. 
  6.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.