Art. 4 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
               riscossione e annullamento dei carichi 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «28  febbraio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle
rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere  il
28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e  il  31  luglio  2021  delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle
stesse definizioni  se  effettuato  integralmente,  con  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del  medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018: 
      a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2020; 
      b) entro il  30  novembre  2021,  relativamente  alle  rate  in
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio  e  il  31  luglio
2021.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  In  considerazione
delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente  articolo,  e
in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  le  comunicazioni  di
inesigibilita'  relative  alle  quote  affidate  agli  agenti   della
riscossione  nell'anno  2018,  nell'anno  2019,  nell'anno   2020   e
nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il
31 dicembre 2026.»; 
    d) il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Con
riferimento ai  carichi,  relativi  alle  entrate  tributarie  e  non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il  periodo
di sospensione di cui ai commi 1 e  2-bis  e,  successivamente,  fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se  affidati  dopo  lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di  cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 
      a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
      b) di ventiquattro mesi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  a
ogni altra disposizione di legge vigente, i termini  di  decadenza  e
prescrizione relativi alle stesse entrate.». 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile». 
  3. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei  medesimi;  restano  altresi'  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b) ,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a  5.000  euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2010,  ancorche'
ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno  conseguito,
nel periodo d'imposta 2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti  diversi  dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in  corso
alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro. 
  5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui  al  comma  4
del presente articolo, del relativo  discarico  e  della  conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti  creditori.  Per
gli enti di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui  al  precedente  periodo
disciplina le modalita' del riaccertamento straordinario dei  residui
attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo  la  facolta'
di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo  in  non  piu'  di  dieci
annualita'  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario   in   cui   e'
effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  529,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. Restano  definitivamente  acquisite  le  somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento. 
  6. Fino alla data stabilita dal  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 5 e' sospesa la  riscossione  di  tutti  i  debiti  di  importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a
5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi   per   ritardata
iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. 
  7. Per il rimborso  delle  spese  di  notifica  della  cartella  di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche'  di
quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e
non,  diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del  comma
4 del presente articolo, l'agente della riscossione  presenta,  entro
la data stabilita con il decreto ministeriale previsto  dal  comma  5
del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal  proprio
bilancio  al  31  dicembre  2020,  e  fatte  salve  le  anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, con oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  in  due  rate,  la  prima,  di  ammontare  non
inferiore al 70% del totale, scadente  il  31  dicembre  2021,  e  la
seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. 
  8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni  di
cui all'articolo 4 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018.  Il
rimborso, a favore dell'agente  della  riscossione,  delle  spese  di
notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del  decreto-legge  n.  119
del 2018, e non ancora saldate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e' effettuato in un numero  massimo  di  venti  rate
annuali di  pari  importo,  con  oneri  a  carico  del  singolo  ente
creditore; il pagamento della prima di tali rate e' effettuato  entro
il 31 dicembre  2021  e,  a  tal  fine,  l'agente  della  riscossione
presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre
2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio  bilancio  al  31
dicembre 2020. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8  non  si  applicano  ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma  16,  lettere
a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018,  nonche'  alle
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 
  10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina  legislativa  dei
crediti di difficile esazione e  per  l'efficientamento  del  sistema
della riscossione, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
trasmette  alle  Camere  una  relazione  contenente  i  criteri   per
procedere alla revisione del meccanismo di controllo e  di  discarico
dei  crediti  non   riscossi   per   le   conseguenti   deliberazioni
parlamentari. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  534,5
milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1
milioni di euro per l'anno 2022, 99,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di  euro  per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.