Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
                    scuole di ogni ordine e grado 
 
  1. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e dell'attivita'  scolastica  e  didattica  della
scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione  di
cui al primo periodo non puo' essere derogata  da  provvedimenti  dei
Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in  casi
di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  alla  presenza  di
focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I
provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le
competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di
adeguatezza  e   proporzionalita',   anche   con   riferimento   alla
possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del
territorio. 
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le
attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della
scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione  le  attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in
presenza. Nelle medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, affinche' sia garantita l'attivita'  didattica  in  presenza  ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della
popolazione studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  avvale  della
didattica a distanza. 
  3. Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata.