Art. 5 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di  incapacita'
  naturale 
 
  1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  2021,  n.
6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  le  parole  «ricoverati   presso   strutture
sanitarie assistenziali» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.  Quando  la
persona in stato di incapacita' naturale  non  e'  ricoverata  presso
strutture  sanitarie  assistenziali  o  presso  analoghe   strutture,
comunque denominate, le funzioni di amministratore  di  sostegno,  al
solo fine della prestazione del consenso di  cui  al  comma  1,  sono
svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o  da  un  suo
delegato.»; 
    c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1  e  2»
sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1,  2
e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite  le  seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»; 
    d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai  commi  1,  2,
2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in  cui
l'interessato e' ricoverato», sono  aggiunte  le  seguenti:  «o,  per
coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie  assistenziali
o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»; 
    e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2,  a
mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura  dove  la
persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso  la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso  di  persona
non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».