Art. 6 
 
Misure   urgenti   per   l'esercizio    dell'attivita'    giudiziaria
                nell'emergenza pandemica da COVID-19 
 
  1. Al  decreto-legge  28  ottobre  2020  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al secondo periodo dopo le  parole  «del  medesimo  termine»
sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»; 
    b) all'articolo 23-bis: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»; 
    c) all'articolo 23-ter, comma 1, le  parole  «alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    d) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31  luglio  2021»  ed  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza.»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il malfunzionamento del portale del  processo  penale
telematico  e'  attestato  dal  Direttore  generale  per  i   servizi
informativi automatizzati,  e'  segnalato  sul  Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di  forza
maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale. 
        2-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2-bis,   fino   alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita'  giudiziaria  procedente  puo'
autorizzare il deposito  di  singoli  atti  e  documenti  in  formato
analogico. L'autorita' giudiziaria  puo'  autorizzare,  altresi',  il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche ed eccezionali.»; 
      3) al comma 4, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    f) all'articolo 26, comma 1, le parole  «fino  al  termine  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; 
    g) all'articolo 27, comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «alla
cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'
di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti
al predetto stato di emergenza ovvero altre  situazioni  di  pericolo
per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». 
  2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e  8-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  le  parole  «fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 
  3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto  2016,  n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole  «all'articolo  93,»
sono inserite le seguenti: «l'appello e» e  le  parole  «deve  essere
depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»; 
    b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi  di  appello
l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».