Art. 7 
 
Misure urgenti  in  materia  di  elezioni  degli  organi  dell'ordine
professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 
 
  1. Il consiglio nazionale dell'ordine  professionale  di  cui  alla
legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  puo'  disporre,  al  solo  fine  di
consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con
modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto  previsto
all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
un ulteriore differimento della data  delle  elezioni,  da  svolgersi
comunque entro un termine non superiore a  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.