Art. 2 
 
           Assegno unico e universale per i figli a carico 
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) riconoscimento  di  un  assegno  mensile  per  ciascun  figlio
minorenne  a  carico.  Il  beneficio  decorre  dal  settimo  mese  di
gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno
e' maggiorato; 
    b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo  inferiore  a
quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a
carico,  fino  al  compimento  del  ventunesimo  anno  di  eta',  con
possibilita' di corresponsione dell'importo direttamente  al  figlio,
su sua richiesta, al fine  di  favorirne  l'autonomia.  L'assegno  e'
concesso solo nel caso in cui  il  figlio  maggiorenne  frequenti  un
percorso di  formazione  scolastica  o  professionale,  un  corso  di
laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attivita'  lavorativa  limitata
con reddito complessivo inferiore a un determinato  importo  annuale,
sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro
per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile
universale; 
    c) riconoscimento di un assegno  mensile  di  importo  maggiorato
rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri  di
eta' inferiore a quella indicata alla lettera b); 
    d) riconoscimento di un assegno  mensile  di  importo  maggiorato
rispetto agli importi di cui alle lettere  a)  e  b)  in  misura  non
inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun
figlio  con  disabilita',  con  maggiorazione  graduata  secondo   le
classificazioni  della  condizione  di  disabilita';   riconoscimento
dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche  dopo
il compimento del ventunesimo anno di eta',  qualora  il  figlio  con
disabilita' risulti ancora a carico; 
    e) mantenimento delle misure e degli importi  in  vigore  per  il
coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b); 
    f)  con  riferimento  ai  requisiti  di  accesso,   cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere residente e domiciliato  con  i  figli  a  carico  in
Italia per la durata del beneficio; 
      4) essere stato o essere residente in  Italia  per  almeno  due
anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un  contratto
di lavoro a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  di  durata
almeno biennale; 
    g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari  e
per periodi definiti, su proposta  dei  servizi  sociali  e  sanitari
territoriali deputati alla tutela della natalita', della  maternita',
dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse  specifiche
deroghe ai criteri  previsti  alla  lettera  f)  da  una  commissione
nazionale, istituita con decreto  del  Ministro  con  delega  per  la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Dall'istituzione  e  dal   funzionamento   della   predetta
commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai  suoi  componenti  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; 
    h)  graduale  superamento  o  soppressione  di  tutte  le  misure
indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).