Art. 10 
 
                           Casi di deroga 
 
  1. Nel rispetto  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),  ultimo
periodo,  del  decreto-legge,  non  sono  tenute  agli  obblighi   di
comunicazione previsti dal presente decreto le Autorita' di  pubblica
sicurezza e le forze di polizia di cui agli articoli 1, 13, 14, 15  e
16, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   6,   lettera   a),   del
decreto-legge,  ai  fini  della  deroga  alla  comunicazione  di  cui
all'articolo 3,  e'  considerato  indispensabile  procedere  in  sede
estera, salvo motivate esigenze connesse a specifici impieghi, per le
forniture dei seguenti beni, sistemi e servizi ICT,  se  acquisite  e
utilizzate nel Paese in cui i soggetti del perimetro operano, tramite
uffici, sedi o filiali all'estero: 
    a) realizzazione  e  aggiornamento  di  reti  informatiche  e  di
telecomunicazioni; 
    b) servizi di connettivita'; 
    c) servizi di gestione, assistenza e manutenzione di  apparati  e
sistemi informatici, di  rete  e  di  telecomunicazione,  erogati  in
presenza presso la sede estera. 
  3.  L'elenco  e  la  documentazione   relativa   agli   affidamenti
effettuati ai  sensi  del  comma  2  sono  resi  disponibili  per  le
verifiche e le ispezioni di cui al capo IV del presente decreto. 
  4. Nei casi di cui  al  presente  articolo  e'  comunque  garantito
l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT  conformi  alle  misure  di
sicurezza  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   lettera   b),   del
decreto-legge. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 14, 15 e 16
          della legge 1°  aprile  1981,  n.  121  «Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»: 
                «Art. 1 (Attribuzioni del Ministro  dell'interno).  -
          Il  Ministro  dell'interno  e'  responsabile  della  tutela
          dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  ed  e'  autorita'
          nazionale di pubblica sicurezza. Ha  l'alta  direzione  dei
          servizi di  ordine  e  sicurezza  pubblica  e  coordina  in
          materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia. 
                Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  per
          la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
                Restano  ferme  le  competenze  del   Consiglio   dei
          ministri previste dalle leggi vigenti.». 
                «Art. 13  (Prefetto).  -  Il  prefetto  e'  autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza. 
                Il   prefetto   ha   la   responsabilita'    generale
          dell'ordine e della sicurezza pubblica  nella  provincia  e
          sovraintende  all'attuazione  delle  direttive  emanate  in
          materia. 
                Assicura unita'  di  indirizzo  e  coordinamento  dei
          compiti e delle attivita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di
          pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo  le  misure
          occorrenti. 
                A tali fini il prefetto deve  essere  tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia. 
                Il prefetto dispone  della  forza  pubblica  e  delle
          altre forze eventualmente poste a sua disposizione in  base
          alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. 
                Il  prefetto  trasmette  al   Ministro   dell'interno
          relazioni  sull'attivita'  delle  forze   di   polizia   in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo. 
                Il  prefetto  tiene  informato  il  commissario   del
          Governo  nella  regione  sui   provvedimenti   che   adotta
          nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente
          legge.». 
                «Art. 14  (Questore).  -  Il  questore  e'  autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza. 
                Il questore ha la direzione, la responsabilita' e  il
          coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi  di
          ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego  a  tal  fine
          della forza pubblica  e  delle  altre  forze  eventualmente
          poste a sua disposizione. 
                A tale scopo il questore deve essere  tempestivamente
          informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e
          della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza
          con l'ordine e la sicurezza pubblica.». 
                «Art. 15 (Autorita' locali di pubblica sicurezza).  -
          Sono autorita' locali di pubblica sicurezza il questore nel
          capoluogo  di  provincia  e  i   funzionari   preposti   ai
          commissariati di  polizia  aventi  competenza  negli  altri
          comuni. 
                Ove non siano istituiti commissariati di polizia,  le
          attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza sono
          esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. 
                Quando   eccezionali   esigenze   di   servizio    lo
          richiedono, il prefetto, o il  questore  su  autorizzazione
          del prefetto, puo'  inviare  funzionari  della  Polizia  di
          Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per  assumere
          temporaneamente  la  direzione  dei  servizi  di   pubblica
          sicurezza.  Resta  in  tale  caso  sospesa  la   competenza
          dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.  Le  autorita'
          provinciali di pubblica sicurezza, ai  fini  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla
          violenza  eversiva,  sollecitano  la  collaborazione  delle
          amministrazioni locali e mantengono rapporti con i  sindaci
          dei comuni.». 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del  citato
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   133
          «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica»: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                3. Entro dieci mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che
          disciplina  altresi'  i  relativi   termini   e   modalita'
          attuative, adottato su proposta del CISR: 
                  a)  sono  definite  le  procedure  secondo  cui   i
          soggetti di cui al comma  2-bis  notificano  gli  incidenti
          aventi impatto  su  reti,  sistemi  informativi  e  servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera  b),  al  Gruppo  di
          intervento  per  la  sicurezza  informatica  in   caso   di
          incidente (CSIRT) italiano,  che  inoltra  tali  notifiche,
          tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per  la
          sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la
          sicurezza cibernetica; il Dipartimento  delle  informazioni
          per la sicurezza assicura la trasmissione  delle  notifiche
          cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
          sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
          di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
          un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, se effettuate da un soggetto privato; 
                  b) sono stabilite misure volte a garantire  elevati
          livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi  e
          dei servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          tenendo   conto   degli   standard   definiti   a   livello
          internazionale e dell'Unione europea relative: 
                    1) alla  struttura  organizzativa  preposta  alla
          gestione della sicurezza; 
                    1-bis)  alle  politiche  di  sicurezza   e   alla
          gestione del rischio; 
                    2) alla mitigazione e gestione degli incidenti  e
          alla  loro  prevenzione,  anche  attraverso  interventi  su
          apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
          piano della sicurezza; 
                    3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
                    4)  all'integrita'  delle  reti  e  dei   sistemi
          informativi; 
                    5)  alla  gestione  operativa,  ivi  compresa  la
          continuita' del servizio; 
                    6) al monitoraggio, test e controllo; 
                    7) alla formazione e consapevolezza; 
                    8) all'affidamento di forniture di beni,  sistemi
          e  servizi  di  information  and  communication  technology
          (ICT), anche  mediante  definizione  di  caratteristiche  e
          requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali
          limiti.».