Art. 10 Casi di deroga 1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto le Autorita' di pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui agli articoli 1, 13, 14, 15 e 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, ai fini della deroga alla comunicazione di cui all'articolo 3, e' considerato indispensabile procedere in sede estera, salvo motivate esigenze connesse a specifici impieghi, per le forniture dei seguenti beni, sistemi e servizi ICT, se acquisite e utilizzate nel Paese in cui i soggetti del perimetro operano, tramite uffici, sedi o filiali all'estero: a) realizzazione e aggiornamento di reti informatiche e di telecomunicazioni; b) servizi di connettivita'; c) servizi di gestione, assistenza e manutenzione di apparati e sistemi informatici, di rete e di telecomunicazione, erogati in presenza presso la sede estera. 3. L'elenco e la documentazione relativa agli affidamenti effettuati ai sensi del comma 2 sono resi disponibili per le verifiche e le ispezioni di cui al capo IV del presente decreto. 4. Nei casi di cui al presente articolo e' comunque garantito l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi alle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 14, 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»: «Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.». «Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.». «Art. 14 (Questore). - Il questore e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.». «Art. 15 (Autorita' locali di pubblica sicurezza). - Sono autorita' locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, puo' inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza. Le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.». «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»: «Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - (Omissis). 3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresi' i relativi termini e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR: a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato; b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea relative: 1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza; 1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio; 2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza; 3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi; 5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del servizio; 6) al monitoraggio, test e controllo; 7) alla formazione e consapevolezza; 8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.».