Art. 13 Criteri tecnici per l'individuazione delle categorie 1. Le categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto della valutazione da parte del CVCN o dai CV sono individuate sulla base dell'esecuzione o svolgimento delle seguenti funzioni: a) commutazione oppure protezione da intrusioni e rilevazione di minacce informatiche in una rete, ivi inclusa l'applicazione di politiche di sicurezza; b) comando, controllo e attuazione in una rete di controllo industriale; c) monitoraggio e controllo di configurazione di una rete di comunicazione elettronica; d) sicurezza della rete riguardo alla disponibilita', autenticita', integrita' o riservatezza dei servizi offerti o dei dati conservati, trasmessi o trattati; e) autenticazione e allocazione delle risorse di una rete di comunicazione elettronica; f) implementazione di un servizio informatico per mezzo della configurazione di un programma software esistente oppure dello sviluppo, parziale o totale, di un nuovo programma software, costituente la parte applicativa rilevante ai fini dell'erogazione del servizio informatico stesso. 2. Le categorie, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.