Art. 14 Oggetto delle verifiche e delle ispezioni 1. Le verifiche e le ispezioni hanno lo scopo di accertare, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, l'adempimento da parte dei soggetti inclusi nel perimetro dei seguenti obblighi: a) predisposizione, aggiornamento e trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge; b) notifica al CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici nei termini e con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge; c) adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge, nei termini e con le modalita' previste dal relativo decreto attuativo; d) comunicazione al CVCN di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto; e) impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in conformita' alle condizioni e con superamento dei test imposti dal CVCN ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge; f) collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto-legge; g) osservanza delle prescrizioni formulate dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, all'esito delle attivita' di ispezione e verifica; h) osservanza delle prescrizioni di utilizzo fornite dal CVCN al soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.